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Statuto del Contribuente

(Legge 212/2000)

 

 

 

 

 

Lo Statuto del Contribuente fissa una serie di diritti e garanzie a tutela del cittadino-contribuente che, assieme alle radicali trasformazioni dell’Amministrazione Finanziaria verificatesi negli ultimi anni, mirano a dare al nostro sistema tributario una maggiore efficacia e civiltà. Il rapporto fisco-contribuente è completamente reimpostato, essendo incentivata la collaborazione in un rinnovato clima di:

 

  • fiducia;
  • trasparenza;
  • correttezza;
  • lealtà.

 

L’informazione e la certezza di poter contare sul rispetto dei propri diritti migliora il rapporto di fiducia fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria.

Art. 1: “Principi generali”

“Le disposizioni della legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.” Gli articoli richiamati fanno parte dei “principi fondamentali” della Costituzione.

Art. 2: “Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie”

Sono stati introdotti principi di chiarezza e semplicità per chiudere il vecchio modello fiscale basato sull’autoritarismo e aprire al nuovo fisco orientato al rispetto dei diritti e delle esigenze del cittadino. Il nuovo modello è basato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco, oltre che ai criteri di: trasparenza, partecipazione, certezza dei diritti, snellezza delle procedure (già nella direttiva del Ministro del 25.11.1996).

Art. 3: “Efficacia temporale delle norme tributarie”

Le disposizioni tributarie:

  • non hanno effetto retroattivo (salvo quelle interpretative – art. 1, c. 2);
  • non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente a 60 gg. dalla data della loro entrata in vigore;
  • non possono prorogare i termini di prescrizione per gli accertamenti d’imposta.
Art. 4: “Utilizzo del D.L. in materia tributaria”

Importante norma che esclude il ricorso al D.L. per istituire nuovi tributi o estendere l’applicazione di quelli esistenti ad altre categorie di contribuenti.

Art. 5: “Informazioni del contribuente”

L’Amministrazione finanziaria deve:

  • consentire la completa ed agevole conoscenza delle norme tributarie anche predisponendo testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici;
  • assumere idonee iniziative d’informazione elettronica per consentire aggiornamenti in tempo reale;
  • portare a conoscenza dei contribuenti le circolari e risoluzioni, nonché ogni atto sull’organizzazione, funzioni e procedimenti.
Art. 6: “Conoscenza degli atti e semplificazione”

L’Amministrazione finanziaria deve:

  • assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto a soggetti diversi;
  • informare il contribuente d’ogni fatto o circostanza, da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione, chiedendo di integrare o correggere gli atti già prodotti;
  • assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione siano messi a disposizione in tempi utili, in modo che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero d’adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
  • invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di effettuare iscrizioni a ruolo che emergono dalle dichiarazioni (circ. n. 77 del 3.8.2001).

 

L’Amministrazione finanziaria non deve:

  • chiedere documenti già in possesso dell’A.F. o d’altre amministrazioni pubbliche.
Art. 7: “Chiarezza e motivazione degli atti”

Gli atti dell’A.F. devono essere motivati (già art. 3 L. 241/1990). Se la motivazione fa riferimento ad altri atti non conosciuti o ricevuti dal contribuente, l’A.F. deve, a pena di nullità, allegare l’atto o riprodurne il contenuto essenziale.

Art. 8: “Tutela dell’integrità patrimoniale”

L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (vedi F24: modello di pagamento unificato).

Art. 10: “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errore del contribuente”

I rapporti tra fisco e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (inteso come criterio di correttezza nel comportamento sia dell’A.F. sia del contribuente).

 

Le sanzioni non si applicano per le violazioni:

  • conseguenti ad applicazione di norme tributarie incerte;
  • meramente formali senza debito d’imposta;
  • nel caso in cui l’errore sia causato da indicazioni, ritardi, omissioni o errori dell’A.F.
Art. 11: “Interpello del contribuente”

(Cfr. D.M. n. 209/2001 Regolamento d’attivazione entrato in vigore il 20.6.2001).

 

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’A.F. circostanziate e specifiche istanze d’interpello concernenti:

1. applicazione di disposizioni tributarie;

2. casi concreti e personali;

3. ove vi siano obbiettive condizioni d’incertezza (l’A.F. non ha fornito alcuna soluzione interpretativa in casi analoghi o le disposizioni sono equivoche, ammettendo interpretazioni diverse).

 

Se l’istanza sulla stessa questione è formulata da un numero elevato di contribuenti, l’A.F. può dare una risposta collettiva con circolare o risoluzione.

 

Conseguenze: obbligo dell’A.F. di rispondere entro 120 gg. dalla presentazione dell’istanza e dall’eventuale richiesta di documenti integrativi per iscritto. Successivamente ai 120 gg. l’A.F. può comunicare al contribuente una nuova risposta in rettifica. In questo caso:

 

  • se il contribuente ha posto in essere il comportamento prospettato, non può essere contestato;
  • se invece non l’ha ancora posto in essere, l’A.F. sarà legittimata a recuperare la maggiore imposta, ma senza l’irrogazione di sanzioni:
    • la risposta vincola solo per il caso concreto e solo per il richiedente;
    • se l’A.F. non risponde, concorda con l’interpretazione del contribuente;
    • ogni atto emanato dall’A.F. in difformità della risposta è nullo.
Art. 12: “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all’esercizio d’attività solo in base ad esigenze effettive d’indagine e controllo sul luogo, durante l’orario d’esercizio dell’attività, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati e per un periodo non superiore a 30 gg. prorogabili una volta.

 

Il contribuente ha diritto:

 

  • di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica;
  • di farsi assistere da un professionista;
  • di chiedere l’esame dei documenti in ufficio o presso il professionista;
  • di rivolgersi al “garante” per abusi da parte dei verificatori;
  • di comunicare, dopo il rilascio del p.v. di chiusura – entro 60 gg.– osservazioni e richieste.

L’avviso d’accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 13: “Garante del Contribuente”

È un organo collegiale costituito da 3 componenti scelti e nominati dal Presidente C.T.R., opera in piena autonomia:

 

  • risponde anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente che lamenti disfunzioni, irregolarità o comportamenti suscettibili di inquinare il rapporto di fiducia tra cittadini e fisco;
  • rivolge richieste di documenti e di chiarimenti agli uffici (che rispondono entro 30 giorni);
  • attiva procedure d’autotutela;
  • rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
  • può accedere agli uffici e controllare la funzionalità dei servizi d’assistenza e informazione e l’agibilità degli sportelli aperti al pubblico;
  • richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto in tema d’informazione del contribuente e di garanzie in caso di verifiche fiscali, nonché al rispetto dei termini previsti per i rimborsi.
Art. 15: “Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie”

Il Ministro delle Finanze emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie. Tale codice di comportamento va aggiornato in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente.

Art. 16: ” Coordinamento normativo”

Vanno abrogate le norme regolamentari incompatibili e vanno emanati i D.lgs. recanti disposizioni correttive delle leggi tributarie strettamente necessarie a garantire la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.

La Legge 212/2000, cosiddetta “Statuto del Contribuente”, entrato in vigore il 1° Agosto 2000, è giunta ormai al suo dodicesimo anno di vita; una legge ad hoc, giusta, condivisa, equa, piena di validi principi, emanata dal Legislatore per migliorare e chiarire i rapporti tra il Fisco ed il Contribuente.

Forse questa norma non è da tutti conosciuta, o per meglio dire, è sicuramente conosciuta ma costantemente disattesa, e, a dodici anni dalla sua nascita, il mancato rispetto è divenuto una prassi costante.

Tutti i Governi succedutisi nel tempo dal 2000 ad oggi, il Legislatore Fiscale, la stessa Amministrazione Finanziaria, sembrano non aver tenuto minimamente in considerazione lo “Statuto del Contribuente”, vista la sua sistematica disapplicazione.

 

Evidentemente per le Istituzioni, garantire i rapporti tra il Fisco ed il Contribuente, sulla base di principi chiari, inviolabili, precisi d’equità e di rispetto ponendo i due interlocutori su di un medesimo piano di dialogo non è la priorità, bensì prevalgono altri aspetti come quelli di dover necessariamente provvedere ai problemi di “cassa”.

 

Dobbiamo evidenziare che negli ultimi anni i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e Contribuente sono notevolmente migliorati anche se per una scelta della stessa Amministrazione che per un preciso intendimento del Governo o del Parlamento.

 

In uno Stato di Diritto come il Nostro, la Legge 212/2000 deve essere un cardine per disciplinare i rapporti Tributari e non è possibile assistere ancora oggi a:

 

  • deroghe rispetto ai diritti sanciti nello Statuto del Contribuente;
  • norme con effetto retroattivo;
  • emanazione di norme che determinano cause d’obiettiva incertezza nel diritto;
  • abrogazione di disposizioni agevolative quando ancora la Legge è in vigore;
  • attribuzione ad una circolare l’equivalente di un’interpretazione autentica della norma;
  • preclusione del diritto di difesa da parte del Contribuente.

 

Applicando lo Statuto del Contribuente, si potrebbe evitare tutto ciò e in particolar modo non assisteremmo al tentativo d’applicazione retroattiva della Norma, così come previsto anche dall’articolo 11 delle Pre leggi, secondo il quale “la legge non dispone che per l’avvenire; essa non ha effetto retroattivo”, e recepito dall’articolo 3 dello Statuto del Contribuente.

È chiaro a tutti che un sistema fiscale basato senza questi basilari presupposti, oltre a danneggiare gli operatori nazionali, non risulta affidabile agli occhi degli operatori stranieri che potenzialmente potrebbero investire nel nostro Paese, creando un danno economico e d’immagine ingente al sistema Italia.

 

Le “regole del gioco” devono essere chiare, certe, costanti nel tempo e non certo estemporanee, ricche di nuovi adempimenti che indiscutibilmente non semplificano e di dubbia efficacia nella lotta contro l’evasione, generando incertezza a costi aggiuntivi ai Contribuenti con la ricerca spasmodica del soggetto da sanzionare.

 

A sostegno di quanto asserito, di seguito elenchiamo solo alcune delle Leggi che hanno violato lo “Statuto del Contribuente”, evidenziandone tutta la fragilità e la poca considerazione riservata:

 

1. Anno 2002. Legge 289 art. 10. Proroga di due anni dei termini d’accertamento delle imposte dirette e IVA per i contribuenti che non si avvalgono delle sanatorie – condoni.

 

2. Anno 2005. Decreto Legge 106 art. 1 c. 1. Per assicurare i versamenti IRAP è addirittura modificato l’art. 10 dello Stato prevedendo che “in ogni caso non determina obiettiva condizione d’incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria”.

 

3. Anno 2006. Legge 223 art. 36 c. 27. Dall’esercizio d’imposta in corso al Luglio 2006, le perdite dei lavoratori autonomi e delle imprese minori non sono più compensabili con altre tipologie di redditi.

 

4. Anno 2006. Legge 223 art. 36 c. 29. Dall’esercizio d’imposta in corso al luglio 2006, le plusvalenze e i compensi per la cessione della clientela dei professionisti sono tassabili.

 

5. Anno 2006. Legge 223 art. 37 c. 2. Dall’esercizio d’imposta 2005, e quindi con effetto addirittura retroattivo di un anno, è eliminata la regola del due su tre per gli accertamenti degli studi di settore per i professionisti e le imprese in contabilità ordinaria.

6. Anno 2006. Legge 223 art. 36 c. 7, 7-bis. Dall’esercizio d’imposta in corso al Luglio 2006 viene stabilità l’indeducibilità parziale del costo d’acquisizione degli immobili anche per le quote d’ammortamento e i canoni leasing relativi ai fabbricati acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti.

 

L’amministrazione Finanziaria richiede poi spesso documenti già in suo possesso violando l’art. 6 dello Statuto del Contribuente come, ad esempio, in sede di controllo delle dichiarazioni Unico (ci si deve recare all’Agenzia con copia del Modello Unico quando l’invio telematico permette agli uffici di avere la stessa dichiarazione in linea) o anche in sede di questionari relativi all’accertamento con redditometro (richieste d’atti registrati c/o gli Uffici).

 

È auspicabile che già dall’emanazione dei prossimi provvedimenti quest’abitudine sia interrotta, creando veramente un rapporto paritetico e di fiducia tra il Fisco ed il Contribuente con la speranza di una più attenta considerazione dello Statuto del Contribuente.