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Società tra professionisti e apertura a soci non professionisti

Con la legge 12.11.2011 n. 183, è stata ammessa la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali secondo i modelli delle società di persone, di capitale e cooperative.

I requisiti principali che dovranno avere queste società sono:

 

  • la denominazione sociale dovrà contenere l’indicazione di “società tra professionisti”;
  • la società sarà iscritta all’albo professionale di appartenenza (più albi se multidisciplinare);
  • dovrà svolgere in via esclusiva attività professionali, anche diverse tra loro;
  • soci obbligatori: professionisti iscritti ad albi e collegi anche cittadini U.E.;
  • soci eventuali: non professionisti quali soci d’opera (prestazioni tecniche) e soci di capitale (investitori-finanziatori);
  • un socio professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti;
  • al socio non professionista d’opera o di capitale è vietato partecipare ad attività riservate ai professionisti e agli organi di amministrazione della società
  • il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle delibere delle assemblee soci.
  • obbligo della stipula di una polizza assicurativa

 

L’aspetto fiscale è tutt’ora oggetto di numerose disamine da parte della dottrina e da parte dell’Agenzia Entrate, che in risposta ad un interpello del 08/05/2014 affermava che le S.t.p. erano soggette al regime d’impresa.

Tutti i dubbi sembravano chiariti con l’intervento del governo nel recente “Dlgs semplificazioni” nel quale si assoggetta il reddito prodotto dalle S.t.p. a lavoro autonomo tuttavia la norma è stata stralciata dal testo di giugno 2014 e si attende la delega fiscale per avere maggiori chiarimenti. Se venisse confermato lo schema di decreto i profili fiscali saranno i seguenti::

 

-          il reddito verrà determinato secondo il principio di cassa;

-          i compensi saranno assoggettati a ritenuta d’acconto;

 

Pochi sono gli aspetti positivi di questa legge che va, a mio avviso, cambiata; un aspetto negativo è che probabilmente ci sarà un’invasione di campo da parte di soggetti non professionisti, che potranno essere investitori in tali società, con la conseguenza di avere un’influenza nella gestione societaria basata probabilmente solo sul profitto e a discapito della professionalità e delle regole del codice deontologico del professionista.

Toccherà sicuramente agli albi professionali il compito di vigilare.

Resta un dubbio se tale nuova forma societaria avrà qualche influenza sulle società commerciali già costituite; si pensi alle società che nominano, per svolgere la propria attività, un direttore sanitario che si assume tutte le responsabilità professionali.