Nuova Guida 2020
Clicca qui!

L'enpam - Aggiornamento capitolo Guida pratica 2016

Pubblichiamo l'aggiornamento al capitolo sull'Enpam della nostra guida pratica di futura pubblicazione.

 

Premessa - I Fondi di Previdenza - Versamento dei contributi al Fondo di Previdenza Generale - Come si compila la dichiarazione - Modalità e termini di presentazione del Modello D – Novità 2016 - Istituti previsti dall’ Enpam: Riscatto - Allineamento - Ricongiunzione – Totalizzazione - Prestazioni pensionistiche erogate dall’ Enpam - Pensione anticipata Quota B- La pensione anticipata medici di base e pediatri- Prestazioni assistenziali erogate dall’ Enpam -Vademecum 2017.

 

Premessa
Il professionista deve prendere visione del sito internet www.Enpam.it ed eventualmente visionare:


•    Il Vademecum aggiornato al 2017
•    Il Regolamento del Fondo di Previdenza Generale


Su tale sito è possibile reperire informazioni personali riguardo la posizione anagrafica e contributiva, i riscatti, i trattamenti pensionistici già erogati e il cedolino della pensione. Questi servizi non sono accessibili a tutti ma vengono erogati solamente in un’area riservata.
Per accedere a quest’area, è necessario iscriversi compilando un apposito modulo di registrazione. Il sistema, dopo aver verificato i dati del medico, provvede ad inviare agli iscritti una password per accedere alle informazioni personali.
Il portale dell’ Enpam si è dotato di strumenti tecnici sempre all’avanguardia per andare incontro alle nuove esigenze dell’utenza e in quest’ottica dà la possibilità di effettuare il calcolo in proiezione dell’importo del riscatto nonché il calcolo presunto della pensione sia della quota A che della quota B.
Il medico italiano non deve far altro che collegarsi ad Internet e imparare a conoscere il nuovo "www.Enpam.it": questo sito diventerà in brevissimo tempo per lui un prezioso mezzo di informazione e uno strumento imprescindibile per ottenere dati personali in tempo reale come, ad esempio, la visualizzazione dell’ultimo contributo registrato dall’Ente.
Sul sito è possibile vedere, per intero, la propria storia contributiva.
Di seguito si riportano gli estratti maggiormente significativi.

 

I Fondi di Previdenza


La Fondazione Enpam attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro famigliari e superstiti, gestendo quattro Fondi di previdenza:
 
1.    Il Fondo di Previdenza Generale, a favore della generalità degli iscritti;
2.    Il Fondo dei Medici di Medicina Generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale, a favore dei medici e pediatri di base e medici aventi un rapporto professionale con il servizio sanitario nazionale;
3.    Il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, aventi rapporti professionali con il servizio sanitario nazionale;
4.    Il Fondo degli Specialisti Esterni aventi rapporti con il SSN.
 
I contributi da versare all’ Enpam variano rispetto ai quattro fondi sopra indicati. In questa guida tratteremo esclusivamente i contributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dalla generalità degli iscritti.
 
Versamenti dei contributi al Fondo di Previdenza Generale

Il Fondo di Previdenza Generale si compone di due gestioni separate: “Quota A” e “Quota B”.

Versamento dei contributi della quota A: contributi fissi.
Il contributo è dovuto dal mese successivo di iscrizione all’Albo sino al compimento dell’età anagrafica pro tempore vigente, indicata nella tabella B allegata al regolamento del fondo 
(67 anni e 6 mesi per il 2017), in via facoltativa sino al 70° anno di età.
L’importo del contributo fisso quota A è indicizzato al costo della vita, varia di anno in anno e in relazione all’età del soggetto iscritto. 
I contributi da versare nell’anno 2016 comprensivi del contributo di maternità di euro 59,00 sono:


•    €    271,88 annui fino a 30 anni di età;
•    €    472,21 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
•    €    834,42 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
•    € 1.491,06 annui dal compimento dei 40 fino all’età del pensionamento quota A;
•    €    834,42 annui per tutti gli iscritti da oltre 40 anni ammessi a contribuzione ridotta.
 
Modalità di versamento

La riscossione del contributo fisso minimale avviene mediante iscrizione a ruolo in quattro rate (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno) oppure in unica soluzione. E’ consigliabile attivare il versamento tramite domiciliazione bancaria entro il 31 marzo attraverso modalità telematica all’interno del sito.
 
Versamento dei contributi della Quota B
La quota B è la contribuzione legata al reddito libero professionale prodotto nel 2015 superiore a:


•    €  5.268,69 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla quota A;
•    €  9.730,34 annui per gli iscritti di età superiore ai 40 anni.

Il reddito assoggettato a contribuzione presso la quota B del Fondo Generale è quello derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto alla copertura previdenziale obbligatoria e al netto delle spese sostenute per produrlo.
Concorrono altresì a formare tale reddito i seguenti compensi:
 
1.    I compensi per l’attività professionale “intra moenia”;
2.    I redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica, ivi compresa l’attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di “extra moenia”;
3.    I redditi da collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
4.    I compensi per la partecipazione a convegni e per attività di ricerca in campo sanitario;
5.    I proventi derivanti da prestazioni occasionali richieste all’iscritto in virtù della sua particolare competenza professionale;
6.    Gli utili derivanti da associazione in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.
7.    I redditi derivante dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del codice civile che svolgono attività medica-odontoiatrica.
8.    I redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica.

Ammontare del contributo della Quota B


I contributi dovuti nell’anno 2016 sui redditi prodotti nell’anno 2015 da versarsi entro il 31/10/2016 sono pari:
 
•    Al 14,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria (es.: Quota A) sino all’importo di € 100.323,52;
•    All’1% sul reddito eccedente tale limite di cui solo lo 0,50% pensionabile.

I soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ovvero già titolari di pensione purché non Enpam, possono presentare istanza di ammissione alla contribuzione ridotta. Le aliquote per questo tipo di contribuzione sono:
•    Il 2% sino ad € 100.323,52;
•    L’1% sul reddito eccedente tale limite;
•    Il pensionato Enpam invece versa il 50% della contribuzione ordinaria salva espressa opzione per il pagamento nella misura intera ( per il 2016 aliquota 7,25% ). 

In seguito si riporta un esempio di calcolo che illustra analiticamente il procedimento suddetto. Per l’ausilio del calcolo abbiamo creato un semplice programma in excel che permette, inserendo solo 2 dati quali l’età ed il reddito imponibile, di calcolare i contributi Enpam dovuti.
Il foglio di calcolo lo si può trovare sul sito www.studio-bodini.it nella sezione fogli di calcolo e viene aggiornato di anno in anno.
Inserendo nelle celle Età professionista l’età anagrafica, in quella Reddito imponibile, il reddito ed eventualmente la contribuzione ridotta, verranno calcolati i contributi ENPAM dovuti.

Calcolo quota B anno d’ imposta 2015 scadenza 31.10.2016     
Età professionista    60
      
Reddito imponibile    50.000,00
ENPAM - Reddito minimale    9.730,34
ENPAM - Quota B    5.839,10
Se contribuente ridotto scegliere Sì …    No


 Contribuzione alla Quota B per i pensionati Enpam al Fondo Generale

 

I pensionati Enpam che continuano a produrre reddito professionale sono obbligati a versare i contributi; in tal caso questi ammontano al 50% della contribuzione ordinaria 
(7,25 % per il reddito conseguito nel 2015 fino a 100.323,52 euro, oltre si versa 1%).  I pensionati che continuano a versare i contributi riceveranno ogni tre anni un supplemento di pensione. E’ data facoltà agli stessi di pagare la contribuzione piena; il supplemento di pensione in questo ultimo caso cambia; infatti l’aliquota rendimento contribuzione ridotta è 0,51% mentre per la contribuzione piena l’aliquota è 1,03 %).
 

Come si versano

 

L’importo del contributo è calcolato dall’ Enpam sulla base dei dati indicati nel modello D, che deve essere reso alla Fondazione, preferibilmente per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno. Il contributo dovuto deve essere versato mediante bollettino MAV entro il 31 ottobre di ogni anno. La Banca Popolare di Sondrio, incaricata dall’ Enpam, invia tale bollettino a tutti gli iscritti tenuti al versamento, in prossimità della suddetta scadenza. E’ possibile chiedere la rateizzazione effettuando la domiciliazione bancaria.

L’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:
•    Unica soluzione (31 ottobre);
•    Due rate (31 ottobre, 31 dicembre);
•    Cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno).
•    Le rate versate nell’anno successivo a quello in cui è dovuto il contributo sono maggiorate degli interessi legali.

L’opzione di addebito diretto si estende automaticamente anche al versamento del contributo di quota A.

 

Come si compila la dichiarazione

Il reddito dichiarato deve essere al netto delle spese sostenute per produrlo e non soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
I medici e gli odontoiatri convenzionati con il SSN non devono dichiarare nel Modello D i compensi corrisposti dalle aziende sanitarie locali, ma devono indicare esclusivamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti al netto delle relative spese.
 
Casi di esclusione della presentazione della dichiarazione
Se il reddito professionale è inferiore al reddito assoggettato a tassazione mediante il versamento del contributo della Quota A), il professionista è esonerato dall’ obbligo di presentazione della dichiarazione. Il limite per l'anno d’imposta 2015 (la cui dichiarazione va presentata nel 2016) è di 5.268,69 euro per gli iscritti di età inferiore ai quarant’anni ovvero ammessi al contributo ridotto che sale a 9.730,34 per quelli di età superiore ai quarant’anni.
 
Modalità e termini di presentazione del modello D

 

La dichiarazione (Modello D) da farsi preferibilmente in via telematica va trasmessa entro il 31 luglio, previa registrazione presso l’area riservata del sito internet della fondazione www.Enpam.it. L’accesso all’area riservata consente di usufruire di ulteriori servizi on-line personalizzati, la cui implementazione è tuttora in corso. È quasi certo che in un prossimo futuro sarà reso obbligatorio solo l’invio telematico. E’ ancora possibile la presentazione cartacea utilizzando la busta a mezzo raccomandata semplice.

Esempi di calcolo dei contributi Enpam 2015 (versamento nel 2016)

1° Esempio:
 Medico odontoiatra, persona fisica, con reddito pari ad € 200.000 e con età anagrafica pari a 50 anni.


•    L’importo della Quota A è pari ad € 1.491,06 comprensivo del contributo di maternità.
•    Reddito su cui è calcolata la quota fissa A è pari ad € 9.730,34.

La Quota B verrà determinata in base a questo calcolo:
 
Reddito assoggettato al 14,50%: € 90.593,18 (€100.323,52- € 9.730,34)   =  13.136,01
Reddito assoggettato all’1% su quota eccedente € 100.323,52  =                 996,76 *
TOTALE QUOTA B                                                                                   14.132,77
 
(*) 996,76 deriva da questo calcolo:
 
Reddito                                   200.000,00
- Massimale                          - 100.323,52
Quota su cui calcolare 1%        99.676,48
 
2° Esempio:
 Medico di medicina generale, con età anagrafica pari a 50 anni che ha un fatturato di € 100.000 di cui:
•    € 80.000 (80%) compensi da convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
•    € 20.000 (20%) compensi da altre attività mediche.
 
Si supponga che i costi siano di € 40.000.
Il reddito totale ammonta ad € 60.000 (100.000 - 40.000) e quello riferito alla libera professione risulta pari ad € 12.000 (20.000 compensi - 8.000 quota parte 20% dei costi), in quanto le spese totali sostenute vengono ripartite in proporzione ai compensi.
 
  € 12.000,00
- €    9.730,34   Reddito su cui è già stata versata la quota fissa A.
  €   2.269,66
 
Su € 2.269,66 si calcola il 2% (i professionisti che contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria sono ammessi alla contribuzione ridotta del 2%) ottenendo un risultato di 45,39 euro.
 
Nulla vieta al professionista convenzionato con SSN di assoggettare il suo reddito dell’attività libero professionale all’aliquota del 14,50% e nel nostro caso dovrà versare 329,10 euro.

È opportuno inoltre ricordare che le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualsiasi forma costituite, società di capitali comprese, convenzionate con il SSN devono versare all’ Enpam, per conto dei medici e degli odontoiatri (che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato), il 2% del fatturato annuo delle prestazioni specialistiche rese al SSN.


Novità 2016


Attenzione che a partire dallo 01/01/2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento che prevede l’innalzamento dell’aliquota contributiva ordinaria e l’ampliamento del limite del reddito.
Si veda la tabella A riportata sul sito dell’ Enpam (https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Regolamento_fondo_Previdenza_generale_2013.pdf

In parole povere i contributi Enpam dei prossimi anni saranno più onerosi.

 

Istituti previsti dall’ Enpam


Oltre alla contribuzione obbligatoria è possibile ricorrere volontariamente anche ad uno dei sotto elencati istituti:
 
1.       Riscatto,
2.       Allineamento,
3.       Ricongiunzione,
4.       Totalizzazione.
 
Il fine di questi quattro istituti è quello di permettere all’assicurato di recuperare ai fini previdenziali periodi per i quali in passato non sono stati pagati i contributi.
Altro tratto comune è la vantaggiosità in termini pensionistici, in quanto, grazie al pagamento di tali periodi arretrati, l’Assicurato può percepire la pensione in anticipo rispetto a coloro che non hanno optato per i suddetti istituti e percepire una maggiore pensione.
A tutto questo si aggiunge il vantaggio fiscale della deducibilità dei contributi versati con un risparmio fiscale che può arrivare al 43% (come illustrato nel capitolo "Oneri deducibili e detraibili").
Sono esposte, in sintesi, le differenze specifiche.
L’intera modulistica relativa alla totalità dei servizi forniti è disponibile sul sito internet www.Enpam.it cliccando su Previdenza e assistenza. Nella area della Modulistica, per ogni servizio erogato dall’Ente, si può trovare il relativo documento in formato PDF da scaricare, da compilare e da trasmettere all’Ente.

 

 Riscatto 
Laurea- Specializzazione- Servizio militare o civile- 
Periodo pre-contributivo  (Art. 10 Regolamento Fondo Previdenza generale) 

 

Offre la possibilità, dietro pagamento, di recuperare a fini contributivi i seguenti periodi:
 
•    Fino ad un massimo di 10 anni il periodo relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione;
•    Fino ad un massimo di 10 anni il periodo di attività libero professionale svolta in epoca precedente l’inizio della contribuzione proporzionale (è il periodo che va dal giorno di laurea al 01/01/1990 data di entrata in funzione della quota B);
•    I periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata.
 
Per beneficiare del riscatto sono necessari i seguenti requisiti:
 
•    Età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia (67 anni + 6 mesi nel 2017, 68 anni dal 2018 in poi);
•    Essere iscritto all’Albo professionale;
•    Anzianità contributiva non inferiore a 10 anni, di cui almeno uno maturato nel triennio immediatamente precedente l’anno della domanda. Per i soli laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento di tale requisito, i periodi di iscrizione all’Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all’anzianità contributiva effettiva maturata successivamente;
•    Non contribuire, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.;
•    Non aver presentato domanda di prestazioni per invalidità permanente;
•    Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;
•    Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie;
•    Essere in regola con i pagamenti relativi al riscatto di allineamento.

Ammontare da versare
L' importo è pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.  La riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all’età ed all’anzianità contributiva del professionista alla data di presentazione della domanda.

Modalità versamento
In unica soluzione ovvero in rate semestrali.  Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il raggiungimento del requisito anagrafico), con una piccolissima maggiorazione pari all'interesse legale vigente in ragione d'anno ( 0,2% dal 01/01/2016 ). 

    Allineamento (solo per quota B dal 1/1/2013)
( art. 10 commi 8 e seguenti Regolamento Fondo Previdenza Generale )

 
È l’istituto che permette di effettuare dei versamenti suppletivi, per ottenere un miglior trattamento economico di pensione. Con tale forma di riscatto si allinea il valore dei contributi versati nei vari anni (è possibile scegliere per quanti anni) ed è possibile usufruirne anche qualora i versamenti dei contributi fossero stati effettuati con aliquota ridotta. 
Dal 2013 non è più possibile chiedere l'allineamento per la quota A.

 
Possono chiedere di effettuare l’allineamento gli iscritti che:
 
•    Non abbiano compiuto 70 anni;
•    Non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
•    Abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano rinunciato da meno di due anni;
•    Abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;
•    Siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti;
•    Abbiano maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l’anno della domanda.
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.Enpam.it al link “Previdenza e Assistenza”.
 
Ammontare da versare
Il contributo è pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.
La riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo all’età ed ai periodi di anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturati dal professionista alla data di presentazione della domanda di allineamento. L’importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento. All'incirca il costo per ogni 1.000 euro annui di pensione è pari a 10.000 euro.
 

Modalità versamento
 In unica soluzione ovvero in rate semestrali. ll pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% con una maggiorazione pari all’interesse legale vigente (0,2 % dal 01/01/2016).
 
        Ricongiunzione e totalizzazione

Quando il lavoratore o il libero professionista ha svolto in passato, per periodi limitati, attività lavorative che hanno dato luogo a versamenti contributivi presso altri Enti e Gestioni Previdenziali, si pone il problema di come utilizzare gli spezzoni contributivi lasciati in tali enti, sia per ricavarne una quota di pensione, sia per farli eventualmente valere nel computo del requisito minimo di anni necessari per il diritto alla pensione, o anche per anticipare il pensionamento rispetto all’età di vecchiaia.
 
Queste problematiche sono all’ordine del giorno per i medici e gli odontoiatri, che, più di altri professionisti, nel corso della propria vita, hanno svolto, magari per periodi limitati, attività lavorativa con rapporti giuridici diversi, talvolta di lavoro dipendente pubblico, con versamenti contributivi all’ex INPDAP ora Inps, talvolta di lavoro dipendente privato in cliniche o case di cura, con versamenti INPS, ovvero, in altri casi, con rapporti di convenzione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con accredito di contribuzione ai Fondi Speciali ENPAM o anche di libera professione con versamenti alla quota A e B del Fondo di Previdenza Generale dello stesso ENPAM o anche rapporti di collaborazione con iscrizione alla gestione separata Inps.
Per consentire al lavoratore di non perdere i contributi versati, sono stati predisposti alcuni strumenti giuridici i quali, sia pure con difetti e limitazioni vari, possono consentirne l’utilizzazione. Essi sono la ricongiunzione e la totalizzazione.

La ricongiunzione


La ricongiunzione è prevista da due leggi: la legge 29 del 1979 e la legge 45 del 1990 che consentono il trasferimento dei contributi da gestioni previdenziali per il lavoro dipendente (INPS ed ex-INPDAP) alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (nel nostro caso all’ENPAM) e viceversa. Principio comune per entrambe le normative è che il trasferimento della posizione contributiva avviene dalla gestione per la quale l’attività lavorativa è cessata alla gestione in cui la posizione è attiva e alimentata.
Entrambe le forme di ricongiunzione non consistono però nel semplice trasferimento, alla pari, dei contributi da una gestione all’altra, ma in una sorta di riscatto, presso l’istituto previdenziale di appartenenza al momento della domanda, del periodo assicurativo da trasferire.
Su richiesta dell’iscritto, infatti, l’ente di destinazione dei contributi calcola, secondo il proprio ordinamento pensionistico, la quota virtuale di maggiore pensione ottenibile con l’aggiunta dei periodi contributivi da trasferire, ne stabilisce secondo le proprie tabelle di capitalizzazione la riserva matematica e, sottraendo da questa l’ammontare dei contributi rivalutati ricongiungibili, determina l’eventuale onere differenziale. In tutti i casi di ricongiunzione in base alla legge 45/1990 dall’INPS all’ENPAM, l’eventuale differenza tra riserva matematica e contributi rivalutati trasferiti è dovuta integralmente dall’iscritto. La ricongiunzione dall’ex-INPDAP o dall’INPS all’ENPAM si può effettuare presso il Fondo di Previdenza Generale o anche (e preferibilmente) presso uno dei Fondi speciali ENPAM quando l’iscritto svolge attività convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. La ricongiunzione presso il Fondo di Previdenza Generale si può fare soltanto nell’ambito della quota A di tale Fondo, allo scopo di conseguire, con i contributi da ricongiungere, una più elevata misura della pensione di base relativa ai contributi minimi pagati. La ricongiunzione all’INPS di periodi e contributi pregressi versati ai Fondi Speciali ENPAM può essere richiesta dai medici dipendenti iscritti a tali Istituti e può risultare molto utile, per acquisire presso tali Istituti il numero di anni di contribuzione occorrenti ad anticipare il pensionamento ovvero per raggiungere quel requisito minimo di almeno 18 anni prima del 1996, indispensabile a ottenere che il calcolo della pensione ex INPDAP o INPS sia determinato esclusivamente con il metodo retributivo anziché misto retributivo - contributivo.
 
La ricongiunzione ha lo scopo di assicurare un unico trattamento pensionistico ed è possibile una sola volta. Attenzione! Se ho lavorato come dipendente all’ospedale e poi ho svolto la libera professione chiedendo la ricongiunzione si rischia di perdere parte dei contributi versati e quindi quote di pensione. Il mio consiglio pertanto è di informarsi bene e qualora abbiate maturato il diritto alla pensione presso altri enti è di mantenerla e non fare la ricongiunzione. Occorre sempre verificare se è opportuna oppure no.

Va fatta prima dell’età pensionabile ed è possibile attuarla solo presso un fondo in cui esiste una posizione attiva. Caratteristica delle ricongiunzioni è l’onerosità, a carico di coloro che le richiedono. Infatti gli spostamenti dei contributi, avvenendo tra regimi previdenziali diversi, prevedono il ricalcolo da parte dell’Ente presso cui si chiede di accentrare i contributi.

La totalizzazione


La ricongiunzione, soprattutto quella in base alla legge 45/1990, può risultare onerosa perché i periodi ed i contributi da ricongiungere hanno spesso, nell’ambito della normativa previdenziale dell’Ente di destinazione, in rapporto a diversi parametri, una rilevanza e valenza maggiore agli effetti pensionistici, non compensata dall’ammontare dei contributi trasferibili (sia pure rivalutati), spesso risalenti ad anni lontani nel tempo e quindi di scarsa consistenza. In taluni casi, per questo motivo, le ricongiunzioni sono risultate (e sono) talmente onerose, da indurre i richiedenti a rinunciarvi; tali situazioni hanno quindi indotto il legislatore, a seguito di pronunce di parziale illegittimità costituzionale della legge 45/1990, ad approntare un rimedio, che, in alternativa alla ricongiunzione, consentisse comunque l’utilizzazione degli spezzoni contributivi presenti in altre gestioni. È nata quindi la cosiddetta totalizzazione, la cui disciplina avviata nel 2000 ha già subito alcune rielaborazioni e ha assunto dal 2006, con le successive modifiche recate dalla legge 247/2007, la configurazione di prestazione autonoma costruita per riunire e recuperare gli spezzoni contributivi esistenti in più gestioni previdenziali, trasformandoli in quote di pensione da erogare unitariamente. Dal marzo 2006 è stata infatti istituita la cosiddetta pensione in regime di totalizzazione, esclusiva fino a tutto il 2007 (non poteva accedervi- non si sa perché - chi fosse già titolare di altra pensione), ma, a partire dal 2008, divenuta accessibile anche da parte di chi sia già titolare di altra pensione. La pensione in regime di totalizzazione può essere richiesta al compimento del 65° anno (età identica per uomini e donne) qualora i periodi non coincidenti di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni, sommati tra loro (cioè totalizzati), raggiungano almeno 20 anni complessivamente e sempre che comunque siano stati conseguiti gli altri requisiti e condizioni previsti da ciascuna delle gestioni interessate per il diritto alla pensione a tale età. La pensione totalizzata può essere richiesta anche prima del 65° anno, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni, oppure in caso di inabilità, se risultano raggiunti i requisiti di contribuzione per tale forma di prestazione, nonché le ulteriori condizioni previste dalla Gestione previdenziale di ultima iscrizione al momento del verificarsi dell'evento o situazione invalidante.

Nota Bene: tutti gli spezzoni contributivi possono essere totalizzati anche se inferiori a tre anni ma non devono risultare coincidenti con altri periodi già coperti da assicurazione.
Va tenuto presente che la richiesta di prestazione totalizzata è alternativa rispetto alla ricongiunzione per cui quest’ultima operazione, ove fosse in corso, deve essere rinunciata e annullata contestualmente alla domanda di totalizzazione.

La domanda di totalizzazione si presenta all’Ente presso cui da ultimo sono versati i contributi previdenziali, il quale è incaricato di istruire la pratica.
Tale Ente chiede alle altre Gestioni coinvolte la verifica dei requisiti e il computo della quota di pensione di rispettiva competenza e comunica i risultati dell’istruttoria in tutti i suoi dettagli all’INPS, al quale - non si sa perché - è stato attribuito dalla legge il compito di pagare direttamente la pensione complessiva, costituita dalle quote a carico dei diversi Enti interessati al procedimento (e ciò anche se, in molti casi, l’INPS stesso non ha a suo carico alcuna quota). Il requisito anagrafico e contributivo, a decorrere dal 1/1/2013 viene adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Attenzione! Decorrenza pensione in totalizzazione
La legge 122/2010 ha modificato la decorrenza della pensione in totalizzazione. Il nuovo testo normativo stabilisce che alle pensioni ordinarie derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria. In pratica il trattamento pensionistico decorrerà soltanto 18 mesi dopo quello di maturazione del diritto.

Prestazioni pensionistiche erogate dall’ Enpam

Sul sito internet, www.Enpam.it, al link “Previdenza e Assistenza”, è possibile vedere l’elenco completo. 
Le prestazioni erogate dal Fondo sono:

•    La Pensione ordinaria di vecchiaia; 
•    La Pensione anticipata;
•    La Pensione per invalidità assoluta e permanente;
•    La Pensione a favore dei superstiti.

 
Importo della pensione
La misura del trattamento pensionistico è determinata interamente secondo il sistema di calcolo contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni interessate.
Riportiamo le tabelle B e C dove sono indicati rispettivamente i requisiti di età per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al trattamento pensionistico anticipato.

Tabella B
Relativa all’età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia.
 
Periodo
 
Fino al 31.12.2012    65 anni
Dall'1.1.2013 - al 31.12.2013    65 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 - al 31.12.2014    66 anni
Dall'1.1.2015 - al 31.12.2015    66 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016 - al 31.12.2016    67 anni
Dall'1.1.2017-  al 31.12.2017    67 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018    68 anni

Tabella C
Tabella relativa all’età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato.
 
Periodo
 
Dall'1.1.2013 - al 31.12.2013    59 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2014 - al 31.12.2014    60 anni
Dall'1.1.2015 - al 31.12.2015    60 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2016-  al 31.12.2016    61 anni
Dall'1.1.2017 - al 31.12.2017    61 anni + 6 mesi
Dall'1.1.2018    62 anni
 
Determinazione della Prestazione: La pensione è costituita dalla somma della quota "A" e della quota "B" a cui si rimanda sul sito.

Pensione anticipata quota B 
Art.18 bis e 28 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

Vogliamo chiederci ora se è conveniente o no richiedere la pensione anticipata quota B. 

Si può andare in pensione prima della vecchiaia (cioè prima del compimento dei 67 anni e 6 mesi nel 2017, 68 anni nel 2018) se si rispettano congiuntamente tutti e tre questi requisiti:
1.    Il requisito anagrafico (età di almeno 61 anni e 6 mesi nel 2017, 62 anni nel 2018), come da tabella C del regolamento del Fondo di previdenza generale;
2.    Il requisito di laurea - si hanno almeno trent’anni di anzianità della laurea;
3.    Il requisito contributivo - si hanno almeno 35 anni di contribuzione della quota B (effettiva, riscattata e ricongiunta).

Se non si rispetta il requisito anagrafico si può comunque ricevere la pensione anticipata, sempre che si abbiano i trent’anni di anzianità di laurea e 42 anni di contribuzione della quota B (effettiva, compresa quella riscattata e ricongiunta).

Quali sono dunque i medici che potrebbero esser interessati alla pensione anticipata?
Principalmente quelli nati nel decennio 1950-60.

Come è possibile raggiungere il requisito dei 35 anni (o 42 anni) di quota B quando il relativo Fondo è stato costituito del 1 gennaio 1990?  
La risposta è semplice: riscattando gli anni di laurea (compreso la specializzazione), il servizio militare ed il periodo pre-contributivo. Naturalmente potrò riscattare solo gli anni che permettano di raggiungere il requisito dei 35 anni (o 42 anni) necessari; non ho quindi la necessità di riscattare obbligatoriamente tutti gli anni.

Cos’è il periodo pre-contributivo? 
E’ il periodo che va dal giorno di laurea alla data del 1/01/1990 (data di partenza del Fondo Generale di quota B).

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, compresa quella ricongiunta, riscattata e maturata presso altri fondi di previdenza Enpam (purchè relativa ad attività svolta in periodi contributivi non coincidenti). L’anzianità presso l’Enpam della quota A non conta.
 
Tornando ora alla domanda iniziale: conviene richiedere la pensione anticipata quota B? 
La risposta, purtroppo, non è univoca in quanto va inserita nella storia previdenziale del soggetto e nella variabile “incognita” di quanto il soggetto vivrà. Occorre anche premettere che nella determinazione della prestazione si ha una penalizzazione in base all’età (vedasi tabella D allegata al Regolamento del Fondo).
La prestazione della pensione anticipata si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia applicando, all’importo così determinato, i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita previsti nella tabella D con riferimento all’età maturata dall’iscritto nel mese di decorrenza della pensione. Ad esempio richiedo la pensione anticipata nel 2017 al compimento dei 62 anni avrò una penalizzazione del 19,19%.
La richiesta della pensione anticipata non preclude la possibilità di continuare ad esercitare l’attività medica o odontoiatrica. Si può quindi continuare a lavorare e si maturerà per ogni triennio di lavoro un supplemento di pensione che verrà liquidato d’ufficio dall’ Enpam.

Come si può fare un calcolo di convenienza e quali sono i vantaggi e gli svantaggi della pensione anticipata?

Occorre sommare:
•    La pensione anticipata per il numero di anni per i quali riceverò la pensione anticipata rispetto all’età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia (68 anni dal 2018);
•    La maggior pensione percepita grazie al riscatto.

Poi serve sottrarre:
•    Il costo sostenuto per i riscatti di laurea, servizio militare e periodo contributivo ma al netto del risparmio fiscale conseguito in quanto oneri deducibili (il risparmio va dal 23 al 43% a seconda del proprio reddito);
•    La penalizzazione che subisce la pensione per il numero di anni.

Riassumendo in linea di massima è conveniente richiedere la pensione anticipata ma rammento tuttavia che è necessario verificare per bene la propria posizione previdenziale.

I vantaggi sono:
•    Si percepisce prima la pensione;
•    Se si continua a lavorare si possono pagare contributi dimezzati;
•    Si cristallizza il proprio diritto di pensione;
•    I costi di eventuali riscatti sono deducibili.

Gli svantaggi sono:
•    Subisco la penalizzazione per la pensione anticipata;
•    Devo pagare subito i riscatti effettuati.

Per i primi dieci – dodici anni avrò sicuramente un guadagno ma potrei cominciare a subire perdite se il periodo di percezione della pensione dovesse durare per tantissimi anni. 
Tuttavia, come dice il proverbio, meglio “un uovo oggi che una gallina domani”, soprattutto in vista di ulteriori interventi legislativi sulle pensioni. 

Pensione anticipata per i medici di base e pediatri
Anche i medici di base possono ottenere la pensione anticipata Enpam,
Riportiamo un estratto dell'articolo 7 del Regolamento del Fondo di previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale.
 
Il trattamento ordinario anticipato compete all’iscritto che:
a)    abbia cessato il rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art.1 prima del raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella A/1 allegata al presente Regolamento;   
b) sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia da almeno 30 anni;
c) abbia maturato presso il Fondo un’anzianità contributiva effettiva, anche ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, purché non relativa a periodi contributivi coincidenti, e/o riscattata, pari a 42 anni (40 anni fino al 31.12.2012), oppure abbia maturato 35 anni di anzianità contributiva unitamente al requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nell’allegata Tabella A/2.

Prestazioni assistenziali erogate dall’ Enpam


Le prestazioni assistenziali erogate dall’ Enpam sono le seguenti: 

    Sussidi straordinari una tantum;
    Ospitalità in case di riposo;
    Assistenza domiciliare;
    Sussidi per calamità naturali;
    Sussidi di studio ad orfani di Medico e Odontoiatra;
    Invalidità temporanea per liberi professionisti quota B;
    Sussidi aggiuntivi per liberi professionisti quota B e loro superstiti;
    Sussidio sostitutivo del reddito per calamità naturale liberi professionisti “Quota B”.

Dal 1 agosto 2016 attraverso il pagamento della quota A i medici ed odontoiatri sono coperti dalla polizza long term care che in caso di perdita dell’autosufficienza darà diritto a 1.035 euro mensili non tassabili.

Vademecum. Al seguente link (https://www.enpam.it/wp-content/uploads/VADEMECUM-2016.pdf) potete accedere al VADEMECUM 2016 che consente di vedere nel dettaglio quanto fin qui esposto e di approfondire ulteriori argomenti che potrebbero risultare utili alle esigenze dell’assicurato.