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IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE MEDICI E DENTISTI

Quando si emettono fatture elettroniche non assoggettate ad iva per importi superiori a 77,47 euro bisogna sempre compilare il campo “Dati bollo” per importo di 2 euro.

 

L’imposta di bollo andrà pagata trimestralmente entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

La prima scadenza utile è il prossimo 23 aprile per le festività.

 

Le scadenze dell’anno 2019 sono:

  • 1 trimestre    23 aprile       2019;
  • 2 trimestre    22 luglio       2019;
  • 3 trimestre    21 ottobre    2019;
  • 4 trimestre    20 gennaio   2020.

 

L’imposta, che viene calcolata anche dall’Agenzia delle Entrate, si può pagare in due modi:

  1. con F24 utilizzando questi codici tributo 2521 (1 trimestre),2522 (2 trimestre) ,2523(terzo trimestre) e 2524 (quarto trimestre).
  2. con addebito sul conto corrente utilizzando apposita funzione presente nell’ area “Fatture e corrispettivi“ del sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Attenzione che qualora non abbiate valorizzato il campo dati bollo nelle fatture elettroniche emesse l’importo calcolato dal portale dell’Agenzia delle Entrate sarà errato e dovrete correggerlo o tramite il portale oppure compilando manualmente l’F24 da versare.