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Contributo Decreto sostegni bis (73/2021) – Perequativo.

Dal 29 novembre 2021 e fino al 28 dicembre 2021 si può presentare la domanda telematica per la richiesta all’ Agenzia delle Entrate del contributo perequativo, con le proprie credenziali oppure tramite il proprio commercialista.

 

Il contributo spetta solo a coloro che hanno subito un calo del reddito relativo alla propria attività 2020 (rispetto al 2019) almeno pari al 30%.

Il contributo si calcola applicando una percentuale (correlata ai ricavi\compensi 2019) che va da un minimo del 5% fino ad un massimo del 30%.  

Esempi:

  • Reddito 2019 50.000 €  reddito 2020 30.000 € calo 20.000 (pari al 40%)

contributo spettante da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro;

  • Reddito 2019 50.000 € reddito 2020 38.000 € calo 12.000 (pari al 24%)

contributo non spettante.

Il contributo tiene altresì conto dell’importo dei contributi a fondo perduto eventualmente ricevuti in precedenza.

Si ricorda che nel compilare la pratica andranno indicate tutte le agevolazioni covid ricevute in questi due anni (esempio esonero versamento Irap, credito d’imposta sugli affitti etc).

 

L’ Agenzia Entrate erogherà il contributo, a scelta del contribuente, con accredito sul conto corrente oppure tramite credito d’imposta utilizzabile in compensazione con delega F24.