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CONFRONTO DEL CARICO FISCALE TRA ODONTOIATRA IN REGIME NATURALE E COLLABORATORE COL NUOVO REGIME FORFETTARIO 2019

Premessa:

Il confronto non può essere preciso in quanto nel regime naturale entrano alcune variabili che non si conoscono quali carichi familiari, deduzione oneri deducibili e oneri detraibili, detrazioni d’importo lavoro autonomo.

 

  • Si ipotizza odontoiatra in regime naturale con 200.000,00 di compensi ed utile di € 60.000 senza carichi di famiglia e detrazione per oneri ad eccezione ENPAM.

 

  • Si ipotizza odontoiatra in regime forfetario con € 65.000,00 di fatturato e quindi reddito pari al 78% cioè € 700,00 a cui andrà scalato oneri deducibili ENPAM.

 

  • Per facilità si ipotizza deducibile l’ENPAM calcolato sul reddito (andrebbe dedotto ENPAM pagata nell’anno) con aliquota ENPAM pari al 17,50%.

 

Regime Naturale Regime Forfetario 
(Odontoiatra) (Collaboratore) 
Reddito60.000,00 
ENPAM (17,50%)           -10.500,00Compensi65.000,00
Reddito Imponibile49.500,00Reddito 78%50.700,00
IRPEF15.111,00ENPAM-10.500,00
IRAP (3,90%)2.340,00Reddito Tassabile  40.200,00
Add. Regionale759Imposta 15%6.030,00
Add. Comunale              \ 
Totale Carico18.210,00  

naturale è di circa € 12.000,00 (18.210,00 – 6.030,00 = 12.180,00).

Tale risparmio è maggiore qualora si possa applicare l’aliquota del 5% (primi 5 anni di nuova attività professionale).

Dal 2020 il regime forfetario diventa ancora più conveniente; Infatti saranno due le misure della flat tax:

 

  •  15% per chi avrà ricavi o compensi fino a € 65.000,00
  •  20% per chi avrà ricavi o compensi oltre € 65.000,00 e fino a € 100.000,00

 

Dal 01/01/2020, infatti le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra € 65.001,00 e € 100.000,00, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinando nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva del 20%.

 

Società tra professionisti (STP)

Con la legge 12.11.2011 n. 183, è stata ammessa la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali.

La società tra professionisti può assumere diverse forme:

  •  Società di persone: società semplice, società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SAS)
  •  Società di capitali: società a responsabilità limitata (SRL), società per azioni (SPA)
  •  Cooperative.

Si precisa che non è possibile costituire società unipersonali sotto forma di STP.

Inoltre il consiglio nazionale del notariato del 23/03/16 ha escluso la possibilità di costituire STP con la forma di SRL Semplificata.

La scelta della forma societaria di una STP va studiata nel caso specifico; in ogni caso la scelta dovrà rispettare i seguenti requisiti:

  •  La denominazione sociale dovrà contenere l’indicazione di “società tra professionisti”;
  •  La società sarà iscritta all’albo professionale di appartenenza (più albi se multidisciplinare);
  •  Dovrà svolgere in via esclusiva attività professionali, anche diverse tra loro (divieto di svolgere anche attività commerciali);
  •  Soci obbligatori: professionisti iscritti ad albi e collegi anche cittadini U.E.;
  •  Soci eventuali: non professionisti quali soci d’opera (prestazioni tecniche) e soci di capitale (investitori-finanziatori);
  • Un socio professionista può partecipare ad una sola società tra professionisti;
  •  Al socio non professionista d’opera o di capitale è vietato partecipare ad attività riservate ai professionisti e agli organi di amministrazione della società;
  •  Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle delibere delle assemblee soci;
  •  Obbligo della stipula di una polizza assicurativa da parte della società;
  •  Società e soci professionisti sono soggetti al regolamento dell’ordine di appartenenza (obblighi informazione, conferimento ed esecuzione incarico, segreto professionale, responsabilità);
  •  Modalità di esclusione del socio cancellato dal rispettivo albo.

Aspetto Fiscale

L’Agenzia Entrate ha finalmente chiarito che le STP producono reddito d’impresa e devono applicare le regole delle imprese (criterio di competenza).

Trattamento previdenziale

L’obbligo del versamento permane in capo al medico professionista sulla base della propria quota di reddito.

Aspetti contabili

Sotto il profilo contabile ai fini civilistici le STP sono obbligate alle scritture contabili proprie delle Società commerciali regolate dal Codice Civile e quindi soggette al criterio di competenza.

Responsabilità contrattuale

La società è responsabile contrattualmente nei confronti della clientela per l’inadempimento del socio professionista, in quanto il conferimento dell’incarico è attribuito alla società.

La società potrà poi rivalersi sul socio per i danni dallo stesso causati.

Conviene costituire una STP?

Sembra che questo modello societario non sia stata una scelta vincente da parte del legislatore; infatti sono state costituite pochissime STP mentre le società commerciali tradizionali hanno visto una crescita esponenziale. Questo perché ci sono troppi vincoli che fanno propendere rispetto alle tradizionali società commerciali quali ad esempio:

  •  Il fatto che il professionista possa partecipare ad una sola STP;
  •  Il fatto che si rimanga soggetti al controllo dell’ordine professionale ed alla deontologia;
  •  l’assicurazione obbligatoria da stipularsi;
  •  l’assoggettamento ad ENPAM;
  •  vincoli nella pubblicità.

 

Sperando di aver risposto a quesiti colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

 

                                                                                                                                       Bruno Bodini