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chirurgia estetica e trattamenti estetici in odontoiatria\medicina - esenzione iva. -sbiancamento a domicilio e vendita di prodotti

Il DL 34/2023 con l’articolo 15 ter ha ampliato gli interventi che possono esercitare gli odontoiatri ammettendo le attività di medicina estetica non invasiva e mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.

La norma citata ha ulteriormente incentivato i trattamenti estetici in ambito odontoiatrico e molti studi hanno diversificato la loro attività includendo i servizi di medicina estetica senza preoccuparsi delle problematiche ai fini iva.

 

Le prestazioni mediche di chirurgia estetica ed i trattamenti estetici sono esenti IVA ex art. 10 n. 18) del DPR 633/72 se finalizzate a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, un trauma o un handicap fisico congenito, subiscono disagi psico-fisici e sono, dunque, rivolte alla tutela della salute.

Grava sul medico/odontoiatra l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per usufruire del regime di esenzione.

Il Decreto Legge Anticipi (191/23) convertito in legge introduce l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

 

Questa norma vale per i trattamenti dal 17/12/2023; i comportamenti eseguiti in precedenza e fatturati in esenzione iva sono sanati.

 

Il contenuto indispensabile dell’attestazione è il seguente:

  • il paziente deve essere identificato in modo certo;
  • deve essere indicato il trattamento\trattamenti da eseguire;
  • le finalità terapeutiche dell’atto (diagnosi) vanno inserite in modo chiaro ed esplicito, un semplice riferimento a tale genere di finalità non è sufficiente;
  • deve essere presente il riferimento alla normativa in tema di esenzione IVA: prestazioni mediche di chirurgia estetica esenti IVA ex art. 10 n. 18) del DPR 633/72.

L’attestazione deve avere data certa (contestuale, non successiva al trattamento) per evitare eventuali contestazioni dall’Amministrazione in sede di controlli.

L’attestazione, sottoscritta per conferma dal paziente, va conservata a parte e può essere allegata alla fattura e deve essere supportata dalla documentazione probatoria: referti di esami, relazioni esterne, fotografie etc.

 

 

Tutte le prestazioni che non sono dirette alla cura e alla tutela della salute individuale non possono essere considerate prestazioni mediche-odontoiatriche e di conseguenza sono da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria del 22%.

 

Pertanto una serie di interventi, in precedenza fatturati in esenzione iva, senza attestazione e documentazione probatoria, diventano operazioni soggette ad iva: i più comuni per gli odontoiatri sono lo sbiancamento, le faccette dentali o le iniezioni di filler alle labbra; in ambito medico invece iniezioni di botox, depilazione definitiva o il ringiovanimento della pelle, rinoplastica, lifting, blefaroplastica etc.

 

Si ricorda che le prestazioni dei medici anestesisti sono sempre in esenzione iva, anche se legate ad interventi di pura chirurgia estetica (soggetti ad iva).

 

Sbiancamento a domicilio e vendita di prodotti

 

Molti studi odontoiatrici vendono i kit per effettuare sbiancamenti a domicilio assieme ad altri prodotti comuni quali dentifrici, spazzolini (anche elettrici), filo interdentale, mascherine etc.

Tralasciando il discorso amministrativo sulla vendita di beni preme ricordare che dal punto di vista fiscale in caso di vendita va emessa regolare fattura soggetta ad iva con aliquota propria del bene.

Qualora i beni vengano omaggiati al cliente è consigliabile scrivere nella fattura omaggio.

 

Per un ulteriore approfondimento si rimanda a quanto scritto sulla mia guida alle pagine 239-240.

cordiali saluti

Studio Bodini