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Autovetture e professionisti

Spese detraibili - Limiti alla detrazione IVA - Limiti alla deduzione del costo di acquisto - Confronto fra modalità acquisti - IVA autovetture e studi associati.

 

 

 

Le numerose modifiche apportate alla normativa relativa alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi delle autovetture hanno generato non poca confusine.

 

Riteniamo utile provare a riassumere la normativa che dal 1 gennaio 2013 subirà un’ulteriore modifica, ricordando che i professionisti possono dedurre un solo veicolo e nel caso di studi associati è deducibile un solo veicolo per associato.

Spese detraibili

Si tralasciano alcune casistiche quali autovettura data in uso al dipendente, motocicli e ciclomotori perché potrebbero generare confusione nell’esposizione delle tabelle sottostanti.

Dal 01-01-2008 al 31-12-2012:

 


Dal 01-01-2013:

 

Limiti alla detrazione IVA

La detraibilità dell’IVA è subordinata alla percentuale di pro-rata di detraibilità dell’IVA stessa, cui devono sottostare alcune categorie di lavoratori autonomi e in particolare i medici: non applicando l’IVA sulle operazioni attive, i medici non possono detrarre l’IVA sulle operazioni passive.

 

Quindi, il medico che effettua solo operazioni esenti ex art. 10, n. 18 D.P.R. 633/1972, non può detrarre nulla dell’IVA pagata sulle fatture d’acquisto e d’utilizzo delle autovetture.

L’IVA non detratta diventa pertanto un costo aggiuntivo.

Limiti alla deduzione del costo di acquisto

Acquisto in proprietà

Il costo fiscalmente deducibile è pari al 20% (fino al 2012 era pari al 40%) del limite massimo di €. 18.076 che corrisponde ad €. 3.615,20; tale importo va spesato in 4 anni attraverso il processo di ammortamento che corrisponde ad una quota annua di €. 903,80.

 

Esempio:

Valore di acquisto €. 50.000+IVA 21%(10.500) = €. 60.500

Detrazione IVA

Il medico, nella maggior parte dei casi, effettua solo operazioni esenti con la conseguenza che l’IVA pagata per l’acquisto dell’autovettura diventa indetraibile ed è un costo.

Deduzione costo:

  • costo totale autovettura €. 50.000+IVA 21% indetraibile = €. 60.500
  • costo massimo fiscalmente deducibile €. 18.076 x 20% = 3.615,20.
  • costo indeducibile e non spesabile €. 56.884,80 (€.60.500–€.3.615,20)
  • costo annuo fiscalmente deducibile quota ammortamento: €. 3.615,20x25%=€. 903,80.

 

Il risparmio fiscale, come si può ben intuire, è assai limitato: va da un minimo di €. 208 a un massimo di €. 389 annui, a seconda dell’aliquota IRPEF progressiva del medico.

Acquisto in leasing

Il costo fiscalmente deducibile viene calcolato secondo il criterio di competenza (non di cassa) in base alla durata del contratto di leasing; il conteggio da farsi è il seguente:

 

€. 18.076: costo auto x costo totale leasing X 20% da ripartire, per competenza, in base alla durata del contratto di leasing.

 

La durata minima del contratto di leasing deve essere almeno pari al periodo di ammortamento, cioè 4 anni.

 

Esempio:

 

  • valore di acquisto €. 50.000+IVA 21% (10.500)
  • costo totale del leasing: 48 canoni da €. (1.100+IVA21%) = €. 63.888
  • durata totale in giorni: 365x4 anni = 1.460.

Deduzione costo:

costo totale autovettura €. 50.000+IVA 21% indetraibile = €. 60.500

costo totale del leasing: 48 canoni da €. (1.100+IVA 21%) = €. 63.888

Costo totale fiscalmente deducibile:

€. 18.076: 60.500 x 63.888 x 20% = €. 3.817,65.

Tale costo va ripartito, per competenza, in base alla durata del contratto di leasing.

 

Supponendo che il contratto di leasing sia stato stipulato in data 01/12/2013 e quindi termini il 30/11/2017, la deducibilità annua sarà così calcolata:

 

anno 2013: 3.817,65 : 1.460 x  31 = €.  81,06

anno 2014: 3.817,65 : 1.460 x 365 = €. 954,41

anno 2015: 3.817,65 : 1.460 x 365 = €. 954,41

anno 2016: 3.817,65 : 1.460 x 365 = €. 954,41

anno 2017: 3.817,65 : 1.460 x 334 = €. 873,36           totale spesato: €. 3.817,65.

 

Per quanto concerne poi l’opzione d’acquisto dell’autovettura, da effettuare al termine del contratto di leasing, il valore di riscatto (solitamente l’1% del valore dell’automezzo) verrà spesato dal medico secondo le regole dell’ammortamento precedentemente descritte.

Ciò in quanto il bene riscattato diventa un bene di proprietà del professionista.

 

Ad esempio:

  • Valore di riscatto €. 500 + IVA 21% (105) indetraibile = costo da ammortizzare €. 605.
  • Costo totale fiscalmente deducibile: €. 605 * 20% = €. 121
  • Costo annuo deducibile: €. 121 : 4 = €. 30,25.

Attenzione: la cessione dell’autovettura dopo il riscatto genera una plusvalenza e/o minusvalenza che concorre alla formazione del reddito nella stessa proporzione con la quale ho recuperato il costo. Tale plusvalenza e/o minusvalenza concorre a formare il reddito se relativa ad un bene acquistato dopo il 4 luglio 2006.

Cessione contratto di leasing

Ci vogliamo chiedere ora cosa succede se il medico non riscatta il bene in leasing, ma cede il diritto del riscatto.

Le conseguenze non sono di poco conto:

  1.  la cessione del contratto di leasing è soggetta all’emissione della fattura con IVA al 21%;
  2. il ricavo che ne deriva è tassabile al 100% se il contratto di leasing è iniziato dopo il 4 luglio 2006; non è invece tassabile se il leasing era iniziato prima del 4 luglio 2006.

Noleggio

Nel caso di noleggio auto il limite annuo massimo di spesa è pari ad €. 3.615 deducibile al 20%; quindi il costo massimo deducibile annualmente è pari a €. 3.615 x 20% = €. 723.

 

Esempio :

canone mensile noleggio €. 500 + IVA 21% (105)

 

deduzione costo:

costo annuo sostenuto €. 500 + IVA 21% (105) indetraibile x 12 mesi = €. 7.260.

costo fiscalmente deducibile €. 3.615 x 20% = €. 723

costo indeducibile €. 6.537 pari alla differenza tra €. 7.260 e €. 723.

Riepilogo deducibilità costo acquisto auto nelle varie modalità

- acquisto:

costo totale fiscalmente deducibile €. 18.076 x 20% = €. 3.615,20.

deducibilità massima annuale €. 3.615,20 : 4 = €. 903,80.

- leasing:

costo totale fiscalmente deducibile: €. 18.076 : costo auto x costo leasing x 20%

deducibilità massima annuale: costo totale fiscalmente deducibile, da ripartire, per competenza, in base alla durata del contratto di leasing.

- noleggio:

costo totale fiscalmente deducibile €. 3.615 x 20% = €. 723.

Come si può notare ricorrendo al contratto di noleggio si hanno meno costi deducibili rispetto all’acquisto in proprietà ed in leasing.

Deduzione costi utilizzo autovettura

Si tratta dei costi sostenuti, ad esempio, per

 

  • carburante
  • manutenzioni
  • bolli e assicurazioni, pedaggi autostradali, acc..

 

Tali costi sono deducibili nella misura del 20%.

 

Esempio:

acquisto carburante €. 1.000 + IVA 21% (210)

nel caso del medico che effettua solo operazioni esenti l’IVA è indetraibile e quindi diventa un costo; totale spesa sostenuta €. 1.210.

 

Costo deducibile €. 1.210 x 20% = €. 242.

Confronto tra modalità di acquisto dell’autovettura

  • in proprietà
  • in leasing
  • in proprietà con finanziamento

 

Dal punto di vista fiscale la scelta tra l’una e l’altra forma di acquisto (in proprietà, in leasing, in proprietà con finanziamento) è neutra: non vi è, infatti, la possibilità di dedurre maggiori costi ricorrendo ad una modalità d’acquisto rispetto ad un’altra.

Poiché la durata del leasing deve essere almeno di 48 mesi, non è possibile infatti, come avveniva un tempo, spesare l’autovettura più velocemente (ad esempio, in 24 mesi); né tantomeno è possibile ricorrere al pagamento di un maxi canone in quanto tutto il costo va ripartito secondo criteri di competenza e non di cassa. Anzi, in alcuni casi può risultare più conveniente l’acquisto in proprietà in quanto il costo viene ammortizzato in 4 esercizi, mentre il leasing quasi sempre viene spesato in 5 esercizi, a meno che il contratto stesso venga stipulato in data 1 gennaio.

 

Nell’applicazione dei tassi, tra contratto di leasing e contratto di finanziamento, non si riscontrano significative differenza.

C’è la possibilità di dedurre ai fini IRPEF il 20% degli interessi pagati sia in caso di finanziamento che di leasing (sempre in rapporto al limite massimo spesabile di €. 18.076).

A parità di tasso d’interesse, è preferibile l’acquisto dell’autovettura con il finanziamento piuttosto che con il leasing; infatti, in quest’ultimo contratto gli interessi, compresi nel canone, sono assoggettati ad IVA 21%; ciò comporta l’esborso per l’IVA pagata sugli interessi che, per un medico che effettua esclusivamente operazioni esenti, diventa un costo essendo indetraibile.

 

Possiamo quindi concludere che scegliere l’acquisto o il leasing o il finanziamento ha valore solo in riferimento alla pianificazione della liquidità dello studio:

  • nell’acquisto diretto avrò subito l’esborso totale del valore dell’autovettura e quindi avrò una forte diminuzione della liquidità;
  • nel finanziamento o nel leasing i flussi di uscita della liquidità sono spalmati in più esercizi.

Autocarro e professionista

In caso di acquisto da parte del professionista di un autocarro, per poter detrarre integralmente l’IVA e dedurre integralmente i costi, deve sussistere un rapporto di diretta strumentalità (inerenza) tra l’utilizzo del veicolo immatricolato come autocarro e l’esercizio dell’attività professionale.

Ora è assai improbabile ammettere che un medico e/o dentista possa avvalersi di un autocarro per l’esercizio della propria professione.

IVA autovetture e studi associati

Nel caso di studio associato è deducibile solo un veicolo per associato. Si suggerisce, dopo aver effettuato i calcoli d’obbligo per determinarne la convenienza economica, di utilizzare il rimborso chilometrico al professionista anziché intestare l’autovettura allo studio associato.

Il rimborso chilometrico, calcolato in base alle tabelle di percorrenza media annua ACI, non è tassabile in capo al professionista mentre è deducibile dallo studio associato e permette di ottenere maggiori vantaggi fiscali.

Conclusione

Come si è evidenziato nei paragrafi precedenti, il Legislatore ha, per esigenze di cassa, ridotto drasticamente la deducibilità dei costi auto, andando a penalizzare un mercato già in sofferenza. Non si può pretendere dal contribuente una piena fedeltà fiscale quando non si permette allo stesso di dedurre costi reali, certi e documentabili.