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Contributi ENPAM

Premessa - I Fondi di Previdenza - Versamento dei contributi al Fondo di Previdenza Generale - Come si compila la dichiarazione - Modalità e termini di presentazione del Modello D – Novità 2014 - Istituti previsti dall’ Enpam: Riscatto - Allineamento - Ricongiunzione – Totalizzazione - Prestazioni pensionistiche erogate dall’ Enpam - Vademecum 2014

Premessa

Il professionista deve prendere visione del sito internet www.Enpam.it ed eventualmente visionare:

  • il Vademecum aggiornato al 2014
  • il Regolamento del fondo di previdenza generale

Il Dipartimento Elaborazione Dati ha realizzato un sito sul quale finalmente è possibile reperire informazioni personali riguardo la posizione anagrafica e contributiva, i riscatti, i trattamenti pensionistici già erogati e il cedolino della pensione. Questi servizi non sono accessibili a tutti ma vengono erogati solamente in un’area riservata.

Per accedere a quest’area, è necessario iscriversi compilando un apposito modulo di registrazione. Il sistema, dopo aver verificato i dati del medico, provvede ad inviare agli iscritti una password per accedere alle informazioni personali.

Il portale dell’ Enpam si è dotato di strumenti tecnici sempre all’avanguardia per andare incontro alle nuove esigenze dell’utenza e in quest’ottica dà la possibilità di effettuare sul sito il calcolo in proiezione dell’importo del riscatto nonché il calcolo presunto della pensione sia della quota A che della quota B.

Il medico italiano non deve far altro che collegarsi ad Internet e imparare a conoscere il nuovo "www.Enpam.it": questo sito diventerà in brevissimo tempo per lui un prezioso mezzo di informazione e uno strumento imprescindibile per ottenere dati personali in tempo reale come, ad esempio, la visualizzazione dell’ultimo contributo registrato dall’Ente.

Sul sito è possibile vedere, per intero, il discorso contributivo.

Di seguito si riportano gli estratti maggiormente significativi.

Fondi di Previdenza

La Fondazione Enpam attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro famigliari e superstiti, gestendo quattro Fondi di previdenza:

 

  1. Il Fondo di Previdenza Generale, a favore della generalità degli iscritti;
  2. Il Fondo dei Medici di Medicina Generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale, a favore dei medici e pediatri di base e medici aventi un rapporto professionale con il servizio sanitario nazionale;
  3. Il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, aventi rapporti professionali con il servizio sanitario nazionale;
  4. Il Fondo degli Specialisti Esterni aventi rapporti con il SSN.

 

I contributi da versare all’ Enpam variano rispetto ai quattro fondi sopra indicati.

In questa griglia tratteremo principalmente i contributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dalla generalità degli iscritti.

 

Versamenti dei contributi al Fondo di Previdenza Generale

Il Fondo di Previdenza Generale si compone di due gestioni separate: “Quota A” e “Quota B”.

Versamento dei contributi della quota A: contributi fissi.

Il contributo è dovuto dal mese successivo di iscrizione all’Albo sino al mese precedente quello di decorrenza della pensione per invalidità o al mese di compimento del 66 anno, in via facoltativa sino al 70° anno di età.

L’importo del contributo fisso quota A è indicizzato al costo della vita, varia di anno in anno e in relazione all’età del soggetto iscritto. 

Contributi da versare nell’anno 2014 comprensivi del contributo di maternità di euro 43,50:

  • €    249,67 annui fino a 30 anni di età;
  • €    443,70 annui dal compimento dei 30 fino ai 35 anni di età;
  • €    794,51 annui dal compimento dei 35 fino ai 40 anni di età;
  • € 1.430,47 annui dal compimento dei 40 fino al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente indicato nella Tabella B allegata al Regolamento del Fondo (66 anni per il 2014), ovvero fino al compimento dei 65 anni in caso di esercizio dell’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo 8 art.18, comma 1 bis);
  • €    794,51 annui per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta.

 

Modalità di versamento

La riscossione del contributo fisso minimale avviene mediante iscrizione a ruolo in quattro rate (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno) oppure in unica soluzione. E’ consigliabile attivare il versamento tramite domiciliazione bancaria (attraverso il sito).

 

Versamento dei contributi della Quota B

La quota B è la contribuzione legata al reddito che eccede il reddito minimale che per l’anno di imposta 2013 è pari a:

  • €   5.867,28 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla quota A;
  • € 10.835,68 annui per gli iscritti di età superiore ai 40 anni.

Il reddito minimale per l'anno 2014 ammonta a:

  • €   6.008,08 annui per gli iscritti di età inferiore a 40 anni ovvero ammessi al contributo ridotto alla quota A;
  • € 11.095,76 annui per gli iscritti di età superiore ai 40 anni.

Come potete constatare il reddito minimale è indicizzato e di conseguenza varia di anno in anno.

Il reddito assoggettato a contribuzione presso la quota B del Fondo Generale è quello derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non soggetto alla copertura previdenziale obbligatoria e al netto delle spese sostenute per produrlo.

Concorrono altresì a formare tale reddito i seguenti compensi:

 

  1. I compensi per l’attività professionale “intra moenia”;
  2. I redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica, ivi compresa l’attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di “extra moenia”;
  3. I redditi da collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
  4. I compensi per la partecipazione a convegni e per attività di ricerca in campo sanitario;
  5. I proventi derivanti da prestazioni occasionali richieste all’iscritto in virtù della sua particolare competenza professionale;
  6. Gli utili derivanti da associazione in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.


Ammontare del contributo della Quota B

I contributi dovuti nell’anno 2014 sui redditi prodotti nell’anno 2013 da versarsi entro il 31/10/2014 sono pari:

 

  • al 12,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria (es.: Quota A) sino all’importo di € 85.000;
  • all’1% sul reddito eccedente tale limite.

I soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ovvero già titolari di pensione purché non Enpam, possono presentare istanza di ammissione alla contribuzione ridotta. Le aliquote per questo tipo di contribuzione sono:

  • il 2% sino ad € 85.000;
  • l’1% sul reddito eccedente tale limite
  • il pensionato Enpam invece versa il 6,25%

 

In seguito si riporta un esempio di calcolo che illustra analiticamente il procedimento suddetto. Per l’ausilio del calcolo abbiamo creato un semplice programma in excel che permette, inserendo solo 2 dati quali l’età ed il reddito imponibile, di calcolare i contributi Enpam dovuti.

Il foglio di calcolo lo si può trovare sul sito www.studio-bodini.it nella sezione fogli di calcolo e viene aggiornato di anno in anno.

Inserendo nelle celle Età professionista l’età anagrafica, in quella Reddito imponibile, il reddito ed eventualmente la contribuzione ridotta, verranno calcolati i contributi ENPAM dovuti.

Calcolo ENPAM                     ANNO 2013 scadenza 2014

 

Età professionista

60

 

 

Reddito imponibile

50.000,00

 

 

ENPAM - Quota A

1.392,66

ENPAM - Reddito minimale

10.835,68

ENPAM - Quota B

4.895,54

 

 

ENPAM

6.288,20

 

 

Se contribuente ridotto scegliere Sì …

No

 

 

Contribuzione alla Quota B per i pensionati Enpam al Fondo Generale

I pensionati che producono reddito professionale successivamente al compimento del 65° anno di età (66 dal 2014) possono conservare, su richiesta, l’iscrizione al fondo. I contributi in tal caso ammontano al 6,25 % (per il reddito conseguito nel 2013) fino a 85.000 euro, oltre si versa 1%. I pensionati che si avvarranno di tale possibilità beneficeranno di un supplemento di pensione.

 

Come si versano

L’importo del contributo è calcolato dall’ Enpam sulla base dei dati indicati nel modello D, che deve essere reso alla Fondazione, preferibilmente per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno. Il contributo che deve essere versato mediante bollettino MAV già compilato, pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre di ogni anno. La Banca Popolare di Sondrio, incaricata dall’Enpam, invia tale bollettino a tutti gli iscritti tenuti al versamento, in prossimità della suddetta scadenza. E’ possibile chiedere la rateizzazione effettuando la domiciliazione bancaria: in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno), due rate (31 ottobre e 31 dicembre) o in unica soluzione (31 ottobre).

 

Come si compila la dichiarazione

Il reddito dichiarato deve essere al netto delle spese sostenute per produrlo e non soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

I medici e gli odontoiatri convenzionati con il SSN non devono dichiarare nel Modello D i compensi corrisposti dalle aziende sanitarie locali, ma devono indicare esclusivamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti al netto delle relative spese.

 

Casi di esclusione della presentazione della dichiarazione

Se la somma dei compensi sopra indicati fosse inferiore al reddito assoggettato a tassazione mediante il versamento del contributo della Quota A), il professionista è esonerato dall’ obbligo di presentazione della dichiarazione.

Il limite per l'anno 2014 (la cui dichiarazione andrà fatta nel 2015) è di 6.008,08 euro per gli iscritti di età inferiore ai quarant’anni che sale a 11.095,76 per quelli di età superiore ai quarant’anni.

 

Modalità e termini di presentazione del modello D

La dichiarazione (Modello D) da farsi preferibilmente in via telematica va trasmessa entro il 31 luglio, previa registrazione presso l’area riservata del sito internet della fondazione www.Enpam.it. L’accesso all’area riservata consente di usufruire di ulteriori servizi on-line personalizzati, la cui implementazione è tuttora in corso. È quasi certo che in un prossimo futuro sarà reso obbligatorio solo l’invio telematico.

E’ ancora possibile la presentazione cartacea utilizzando la busta a mezzo raccomandata semplice.

Esempi di calcolo dei contributi Enpam 2013 (versamento nel 2014)

1° Esempio:

 

  • Medico odontoiatra, persona fisica, con reddito pari ad € 100.000 e con età anagrafica pari a 50 anni.
  • L’importo della Quota A è pari ad € 1.392,66 comprensivo del contributo di maternità.
  • Reddito su cui è calcolata la quota fissa A è pari ad € 10.835,68.

 La Quota B verrà determinata in base a questo calcolo:

 

Reddito assogettato al 12,50%: € 74.164,32 (€ 85.000- € 10.835,68)

9.270,54

Reddito assoggettato all’1% su quota eccedente € 85.000

(*)150

TOTALE QUOTA B

9.420,54

 

(*) 150 deriva da questo calcolo:

 

Reddito

  100.000,00

- Massimale

- 85.000,00

Quota su cui calcolare 1%

  15.000,00

 

2° Esempio:

 Medico, con età anagrafica pari a 50 anni che ha fatturato di € 100.000 di cui.

 

  • € 80.000 compensi da convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • € 20.000 compensi da altre attività mediche.

 

Si supponga che i costi siano di € 40.000.

Il reddito totale ammonta ad € 60.000 e quello riferito alla libera professione risulta pari ad € 12.000, in quanto le spese sostenute vengono ripartite in proporzione ai compensi.

 

  € 12.000,00

- € 10.835,68   Reddito su cui è già stata versata la quota fissa A.

  €   1.164,32

 

Su € 1.164,32 si calcola il 2% (i professionisti che contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria sono ammessi alla contribuzione ridotta del 2%) ottenendo € 23,29.

 

L’importo da pagare all’Enpam sarà pari ad € 1.415,95 (1.392,66+23,29)

Nulla vieta al professionista convenzionato con SSN di assoggettare il suo reddito dell’attività libero professionale all’aliquota del 12,50%

È opportuno inoltre ricordare che le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualsiasi forma costituite, società di capitali comprese, convenzionate con il SSN devono versare all’Enpam, per conto dei medici e degli odontoiatri (che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato), il 2% del fatturato annuo delle prestazioni specialistiche rese al SSN.

 

Novità 2014

Attenzione che a partire dallo 01/01/2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento che prevede l’innalzamento dell’aliquota contributiva ordinaria e l’ampliamento del limite del reddito.

Si veda la tabella A qui allegata.

Tabella A (inserire la tabella A della precedente edizione)

DAL

AL

APPLICATE FINO AL LIMITE REDDITUALE

ALIQUOTA APPLICATA OLTRE IL LIMITE REDDITUALE

ALIQUOTA DI RENDIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE OLTRE IL LIMITE REDDITUALE ATTIVI

ALIQUOTA DI RENDIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE OLTRE IL LIMITE REDDITUALE PENSIONATI

ALIQUOTA

CONTRIBUTIVA

ORDINARIA

ALIQUOTA DI RENDIMENTO CONTRIBUZIONE ORDINARIA

ALIQUOTA

CONTRIBUTIVA

RIDOTTA

ALIQUOTA DI RENDIMENTO CONTRIBUZIONE RIDOTTA

ALIQUOTA

CONTRIBUTIVA

RIDOTTA

PENSIONATI

ALIQUOTA

RENDIMENTO

CONTRIBUZIONE

RIDOTTA

PENSIONATI

ALIQUOTA

CONTRIBUTIVA

INTERA

PENSIONATI

ALIQUOTA

RENDIMENTO

CONTRIBUZIONE

INTERA

PENSIONATI

LIMITE

REDDITUALE

01.01.1990

31.12.2011

12,50%

1,75%

2,00%

0,28%

2,00%

0,23%

12,50%

1,44%

PRO TEMPORE VIGENTE

1,00%

0,070%

0,060%

01.01.2012

31.12.2012

12,50%

1,75%

2,00%

0,28%

6,25%

0,72%

12,50%

1,44%

54.896,51

1,00%

0,070%

0,060%

01.01.2013

31.12.2013

12,50%

1,25%

2,00%

0,20%

6,25%

0,51%

12,50%

1,03%

70.000,00

1,00%

0,050%

0,043%

01.01.2014

31.12.2014

12,50%

1,25%

2,00%

0,20%

6,25%

0,51%

12,50%

1,03%

85.000,00

1,00%

0,050%

0,043%

01.01.2015

31.12.2015

13,50%

1,25%

2,00%

0,19%

6,75%

0,51%

13,50%

1,03%

(massimale

L.335/1995)

1,00%

0,046%

0,040%

01.01.2016

31.12.2016

14,50%

1,25%

2,00%

0,17%

7,25%

0,51%

14,50%

1,03%

(massimale

L.335/1995)

1,00%

0,043%

0,037%

01.01.2017

31.12.2017

15,50%

1,25%

2,00%

0,16%

7,75%

0,51%

15,50%

1,03%

(massimale

L.335/1995)

1,00%

0,040%

0,035%

01.01.2018

31.12.2018

16,50%

1,25%

2,00%

0,15%

8,25%

0,51%

16,50%

1,03%

(massimale

L.335/1995)

1,00%

0,038%

0,032%

01.01.2019

31.12.2019

17,50%

1,25%

2,00%

0,14%

8,75%

0,51%

17,50%

1,03%

(massimale

L.335/1995)

1,00%

0,036%

0,031%

01.01.2020

31.12.2020

18,50%

1,25%

2,00%

0,14%

9,25%

0,51%

18,50%

1,03%

(massimale

L.335/1995)

1,00%

0,034%

0,029%

01.01.2021

 

19,50%

1,25%

2,00%

0,13%

9,75%

0,51%

19,50%

1,03%

(massimale

L.335/1995)

1,00%

0,032%

0,027%

Istituti previsti dall’Enpam

Oltre alla contribuzione obbligatoria è possibile ricorrere volontariamente anche ad uno dei sotto elencati istituti:

 

1.       Riscatto,

2.       Allineamento,

3.       Ricongiunzione,

4.       Totalizzazione.

 

Il fine di questi quattro istituti è quello di permettere all’assicurato di recuperare ai fini previdenziali periodi per i quali in passato non sono stati pagati i contributi.

Altro tratto comune è la vantaggiosità in termini pensionistici, in quanto, grazie al pagamento di tali periodi arretrati, l’Assicurato può percepire la pensione in anticipo rispetto a coloro che non hanno optato per i suddetti istituti e percepire una maggiore pensione.

A tutto questo si aggiunge il vantaggio fiscale della deducibilità dei contributi versati con un risparmio fiscale che può arrivare al 43% (come illustrato nel capitolo "Oneri deducibili e detraibili").

Sono esposte, in sintesi, le differenze specifiche.

L’intera modulistica relativa alla totalità dei servizi forniti è disponibile sul sito internet www.Enpam.it cliccando su Previdenza e assistenza. Nella area della Modulistica, per ogni servizio erogato dall’Ente, si può trovare il relativo documento in formato PDF da scaricare, da compilare e da trasmettere all’Ente.

Riscatto 

Offre la possibilità, dietro pagamento, di recuperare a fini contributivi i seguenti periodi:

 

  • fino ad un massimo di 10 anni il periodo relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione;
  • fino ad un massimo di 10 anni il periodo di attività libero professionale svolta in epoca precedente l’inizio della contribuzione proporzionale;
  • i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata.
  • dei periodi precontributivi (durante i quali avete lavorato come medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale, ma non risultano contributi versati)

 

Per beneficiare del riscatto sono necessari i seguenti requisiti:

 

  • Età inferiore al requisito anagrafico di vecchiaia (66 anni nel 2014, 66 anni e sei mesi dal 2015);
  • essere iscritto all’Albo professionale;
  • anzianità contributiva non inferiore a 10 anni, di cui almeno uno maturato nel triennio immediatamente precedente l’anno della domanda. Per i soli laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento di tale requisito, i periodi di iscrizione all’Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all’anzianità contributiva effettiva maturata successivamente;
  • non contribuire, al momento della domanda, ad altra forma di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.;
  • non aver presentato domanda di prestazioni per invalidità permanente;
  • non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;
  • per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie;
  • essere in regola con i pagamenti relativi al riscatto di allineamento.

 

Ammontare da versare

L' importo è pari alla riserva matematica, determinata sulla base dei contributi obbligatori, necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.  La riserva si calcola moltiplicando la maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione relativo al sesso, all’età ed all’anzianità contributiva del professionista alla data di presentazione della domanda.

 

Modalità versamento

 

In unica soluzione ovvero in rate semestrali. Se il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro il raggiungimento del requisito anagrafico), ovviamente la rate risulteranno comprensive degli interessi legali     (attualmente 1%).

 

Allineamento (solo per quota B dal 1/1/2013)

 

È l’istituto che permette di effettuare dei versamenti suppletivi, per ottenere un miglior trattamento economico di pensione. Con tale forma di riscatto si allinea il valore dei contributi versati nei vari anni (è possibile scegliere per quanti anni) ed è possibile usufruirne anche qualora i versamenti dei contributi fossero stati effettuati con aliquota ridotta. 

Dal 2013 non è più possibile chiedere l'allineamento per la quota A 

Possono chiedere di effettuare l’allineamento gli iscritti che:

 

  • non abbiano compiuto 70 anni;
  • contribuiscano in misura intera;
  • non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
  • abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano rinunciato da meno di due anni;
  • abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;
  • siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti;
  • abbiano maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l’anno della domanda.

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.Enpam.it al link “Previdenza e Assistenza”.

 

Ammontare da versare

Il contributo è pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell’incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.

La riserva si calcola moltiplicando la maggiorazione di pensione conseguibile con il riscatto di allineamento per il coefficiente di capitalizzazione relativo all’età ed ai periodi di anzianità contributiva effettiva, con esclusione di quella ricongiunta, maturati dal professionista alla data di presentazione della domanda di allineamento. L’importo della riserva non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell’allineamento.

All'incirca il costo per ogni 1.000 euro annui di pensione è pari a 10.000 euro.

 

Modalità versamento

 

In unica soluzione ovvero in rate semestrali. ll pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% con rate maggiorate degli interessi legali (attualmente 1%).

 

Ricongiunzione e totalizzazione

Quando il lavoratore o il libero professionista ha svolto in passato, per periodi limitati, attività lavorative che hanno dato luogo a versamenti contributivi presso altri Enti e Gestioni Previdenziali, si pone il problema di come utilizzare gli spezzoni contributivi lasciati in tali enti, sia per ricavarne una quota di pensione, sia per farli eventualmente valere nel computo del requisito minimo di anni necessari per il diritto alla pensione, o anche per anticipare il pensionamento rispetto all’età di vecchiaia.

 

Queste problematiche sono all’ordine del giorno per i medici e gli odontoiatri, che, più di altri professionisti, nel corso della propria vita, hanno svolto, magari per periodi limitati, attività lavorativa con rapporti giuridici diversi, talvolta di lavoro dipendente pubblico, con versamenti contributivi all’INPDAP, talvolta di lavoro dipendente privato in cliniche o case di cura, con versamenti INPS, ovvero, in altri casi, con rapporti di convenzione presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con accredito di contribuzione ai Fondi Speciali ENPAM o anche di libera professione con versamenti alla quota A e B del Fondo di Previdenza Generale dello stesso ENPAM.

Per consentire al lavoratore di non perdere i contributi versati, sono stati predisposti alcuni strumenti giuridici i quali, sia pure con difetti e limitazioni vari, possono consentirne l’utilizzazione. Essi sono la ricongiunzione e la totalizzazione.

La ricongiunzione

La ricongiunzione è prevista da due leggi: la legge 29 del 1979 consente il trasferimento di periodi di assicurativi dalla gestione ex-INPDAP ed INPS; la legge 45 del 1990 consente il trasferimento dei contributi da gestioni previdenziali per il lavoro dipendente (INPS ed ex-INPDAP) alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (nel nostro caso all’ENPAM) e viceversa. Principio comune per entrambe le normative è che il trasferimento della posizione contributiva avviene dalla gestione per la quale l’attività lavorativa è cessata alla gestione in cui la posizione è attiva e alimentata.

Entrambe le forme di ricongiunzione non consistono però nel semplice trasferimento, alla pari, dei contributi da una gestione all’altra, ma in una sorta di riscatto, presso l’istituto previdenziale di appartenenza al momento della domanda, del periodo assicurativo da trasferire.

Su richiesta dell’iscritto, infatti, l’ente di destinazione dei contributi calcola, secondo il proprio ordinamento pensionistico, la quota virtuale di maggiore pensione ottenibile con l’aggiunta dei periodi contributivi da trasferire, ne stabilisce secondo le proprie tabelle di capitalizzazione la riserva matematica e, sottraendo da questa l’ammontare dei contributi rivalutati ricongiungibili, determina l’eventuale onere differenziale. In tutti i casi di ricongiunzione in base alla legge 45/1990 dall’INPS all’ENPAM, l’eventuale differenza tra riserva matematica e contributi rivalutati trasferiti è dovuta integralmente dall’iscritto.

La ricongiunzione dall’ex-INPDAP o dall’INPS all’ENPAM si può effettuare presso il Fondo di Previdenza Generale o anche (e preferibilmente) presso uno dei Fondi speciali ENPAM quando l’iscritto svolge attività convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

La ricongiunzione presso il Fondo di Previdenza Generale si può fare soltanto nell’ambito della quota A di tale Fondo, allo scopo di conseguire a 65 anni, con i contributi da ricongiungere, una più elevata misura della pensione di base relativa ai contributi minimi pagati attraverso la cartella esattoriale.

La ricongiunzione all’INPS di periodi e contributi pregressi versati ai Fondi Speciali ENPAM può essere richiesta dai medici dipendenti iscritti a tali Istituti e può risultare molto utile, per acquisire presso tali Istituti il numero di anni di contribuzione occorrenti ad anticipare il pensionamento ovvero per raggiungere quel requisito minimo di almeno 18 anni prima del 1996, indispensabile a ottenere che il calcolo della pensione ex INPDAP o INPS sia determinato esclusivamente con il metodo retributivo anziché misto retributivo - contributivo.

 

La ricongiunzione ha lo scopo di assicurare un unico trattamento pensionistico ed è possibile una sola volta; va fatta prima dell’età pensionabile ed è possibile attuarla solo presso un fondo in cui esiste una posizione attiva.

Caratteristica delle ricongiunzioni è la onerosità, a carico di coloro che le richiedono. Infatti gli spostamenti dei contributi, avvenendo tra regimi previdenziali diversi, prevedono il ricalcolo da parte dell’Ente presso cui si chiede di accentrare i contributi.

La totalizzazione

La ricongiunzione, soprattutto quella in base alla legge 45/1990, può risultare onerosa perché i periodi ed i contributi da ricongiungere hanno spesso, nell’ambito della normativa previdenziale dell’Ente di destinazione, in rapporto a diversi parametri, una rilevanza e valenza maggiore agli effetti pensionistici, non compensata dall’ammontare dei contributi trasferibili (sia pure rivalutati), spesso risalenti ad anni lontani nel tempo e quindi di scarsa consistenza.

In taluni casi, per questo motivo, le ricongiunzioni sono risultate (e sono) talmente onerose, da indurre i richiedenti a rinunciarvi; tali situazioni hanno quindi indotto il legislatore, a seguito di pronunce di parziale illegittimità costituzionale della legge 45/1990, ad approntare un rimedio, che, in alternativa alla ricongiunzione, consentisse comunque l’utilizzazione degli spezzoni contributivi presenti in altre gestioni.

È nata quindi la cosiddetta totalizzazione, la cui disciplina avviata nel 2000 ha già subito alcune rielaborazioni e ha assunto dal 2006, con le successive modifiche recate dalla legge 247/2007, la configurazione di prestazione autonoma costruita per riunire e recuperare gli spezzoni contributivi esistenti in più gestioni previdenziali, trasformandoli in quote di pensione da erogare unitariamente.

Dal marzo 2006 è stata infatti istituita la cosiddetta pensione in regime di totalizzazione, esclusiva fino a tutto il 2007 (non poteva accedervi- non si sa perché - chi fosse già titolare di altra pensione), ma, a partire dal 2008, divenuta accessibile anche da parte di chi sia già titolare di altra pensione.

La pensione in regime di totalizzazione può essere richiesta al compimento del 65° anno (età identica per uomini e donne) qualora i periodi non coincidenti di contribuzione esistenti presso le diverse gestioni, sommati tra loro (cioè totalizzati), raggiungano almeno 20 anni complessivamente e sempre che comunque siano stati conseguiti gli altri requisiti e condizioni previsti da ciascuna delle gestioni interessate per il diritto a pensione a tale età.

La pensione totalizzata può essere richiesta anche prima del 65° anno, se la sommatoria dei periodi non coincidenti raggiunge o supera complessivamente i 40 anni, oppure in caso di inabilità, se risultano raggiunti i requisiti di contribuzione per tale forma di prestazione, nonché le ulteriori condizioni previste dalla Gestione previdenziale di ultima iscrizione al momento del verificarsi dell'evento o situazione invalidante.

Nota Bene: Tutti gli spezzoni contributivi possono essere totalizzati anche se inferiori a tre anni ma non devono risultare coincidenti con altri periodi già coperti da assicurazione.

Va tenuto presente che la richiesta di prestazione totalizzata è alternativa rispetto alla ricongiunzione per cui quest’ultima operazione, ove fosse in corso, deve essere rinunciata e annullata contestualmente alla domanda di totalizzazione.

La domanda di totalizzazione si presenta all’Ente presso cui da ultimo sono versati i contributi previdenziali, il quale è incaricato di istruire la pratica.

Tale Ente chiede alle altre Gestioni coinvolte la verifica dei requisiti e il computo della quota di pensione di rispettiva competenza e comunica i risultati dell’istruttoria in tutti i suoi dettagli all’INPS, al quale - non si sa perché - è stato attribuito dalla legge il compito di pagare direttamente la pensione complessiva, costituita dalle quote a carico dei diversi Enti interessati al procedimento (e ciò anche se, in molti casi, l’INPS stesso non ha a suo carico alcuna quota).

Prestazioni pensionistiche erogate dall’Enpam

Sul sito internetwww.Enpam.it, al link “Previdenza e Assistenza”, è possibile vedere l’elenco completo.

 Le prestazioni erogate dal Fondo sono:

 

  • la Pensione ordinaria di vecchiaia e la pensione anticipata;
  • la Pensione per invalidità assoluta e permanente;
  • la Pensione a favore dei superstiti.

 

Riportiamo le tabelle B e C dove sono indicati rispettivamente i requisiti di età per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al trattamento pensionistico anticipato.

Tabella B

relativa all’età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia

 Periodo

 

Fino al 31.12.2012

65 anni

Dall'1.1.2013 - al 31.12.2013

65 anni + 6 mesi

Dall'1.1.2014 - al 31.12.2014

66 anni

Dall'1.1.2015 - al 31.12.2015

66 anni + 6 mesi

Dall'1.1.2016 -al 31.12.2016

67 anni

Dall'1.1.2017- al 31.12.2017

67 anni + 6 mesi

Dall'1.1.2018

68 anni


Tabella C

Tabella relativa all’età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico anticipato

 

Periodo

 

Dall'1.1.2013 - al 31.12.2013

59 anni + 6 mesi

Dall'1.1.2014 - al 31.12.2014

60 anni

Dall'1.1.2015 - al 31.12.2015

60 anni + 6 mesi

Dall'1.1.2016- al 31.12.2016

61 anni

Dall'1.1.2017 -al 31.12.2017

61 anni + 6 mesi

Dall'1.1.2018

62 anni

 

Determinazione della Prestazione: La pensione è costituita dalla somma della quota "A" e della quota "B" a cui si rimanda sul sito.

 

Vademecum. Cliccando quì potete accedere al VADEMECUM 2014 che consente di vedere nel dettaglio quanto fin qui esposto e di approfondire ulteriori argomenti che potrebbero risultare utili alle esigenze dell’assicurato.