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Accertamento e Studi di settore

Vari tipi di accertamento - Nuovo accertamento sintetico puro e Redditometro (art.38 D.P.R.600) – ReddiTest - Redditometro anni precedenti (fino al 2008 compreso) - Studi di settore.

Vari tipi di accertamento

Tutti i contribuenti sono accertabili:

  • sia come soggetti Persona Fisica
  • che come soggetti titolari di attività professionale.

 

L’accertamento, per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, può essere eseguito sulla base di metodi diversi di determinazione del reddito o del volume d’affari, avendo come riferimento la diversa gravità e natura delle infrazioni commesse dal contribuente.

Esistono 3 tipi di accertamento:

Accertamento analitico

(lettere a), b), e c) del comma 1 dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 e comma 1 dell’art.54 del D.P.R. 633/1972).

 

Tale metodo, noto come “contabile”, consiste nella rettifica di uno o più dei singoli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi determinati in base a scritture contabili. L’Amministrazione Finanziaria può procedere alla rettifica del reddito dichiarato qualora:

 

  • non vi sia corrispondenza tra dati indicati in bilancio e quelli in dichiarazione dei redditi;
  • non siano rispettate le disposizioni contenute nel TUIR;
  • siano dimostrate in modo “certo” e “diretto” l’inesattezza, la falsità e l’incompetenza degli elementi indicati in dichiarazione.

Accertamento induttivo

(comma 2, lettere a), c), d) e d bis art. 39 e art. 41 del D.P.R. 600/1973, nonché ai commi 1 e 2 dell’art. 55 del D.P.R. 633/1972).

 

Nel metodo di ricostruzione di tipo induttivo, altrimenti definito “extracontabile”, la determinazione della posizione fiscale del contribuente avviene attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile complessiva, che prescindono del tutto dalle scritture, dal bilancio e dalla dichiarazione del contribuente stesso. Detto metodo rappresenta quindi un sistema eccezionale, che si pone all’estremo opposto di quello analitico - contabile ed applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati dalle relative norme dei D.P.R. 600/1973 e 633/1972.

Stando il dato normativo, l’accertamento induttivo presuppone:

 

  • l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA;
  • la presentazione di dichiarazione dei redditi nulla;
  • l’omessa indicazione del reddito professionale;
  • la mancata emissione delle fatture;
  • la presenza nelle scritture contabili obbligatorie di omissioni, ovvero di irregolarità formali;
  • l’omesso seguito agli inviti disposti dagli Uffici e dagli Organi di controllo;
  • l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Accertamento Analitico – Induttivo

(lettera d) del comma 1 art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dal comma 2 dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972).

L’art. 39 comma 1 lett. d), D.P.R. 600/1973 prevede infatti, che “l’esistenza di attività non dichiarate ovvero l’inesistenza di passività dichiarate è presumibile anche sulla base di presunzioni purché queste siano gravi, precise, concordanti”.

Nuovo accertamento sintetico puro e Redditometro (Art. 38 D.P.R. 600)

Accertamento sintetico (puro)

L’agenzia delle Entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo di imposta, salva la prova contraria.

Prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi è opportuno effettuare un confronto, che dovrà restare costante nel tempo, tra il reddito dichiarato e l’ammontare delle spese sostenute.

 

Il principio del nuovo redditometro può esser così sintetizzato:

la somma spese sostenute nell’anno < reddito complessivo.

 

Quella sopra illustrata è una presunzione legale relativa, non è una presunzione semplice e spetta al contribuente dimostrare il contrario.

Il rischio di finire nelle morse dell’accertamento è elevato; si pensi, infatti, a tutte le volte che si acquista un’autovettura oppure un immobile.

Segue esempio:

Reddito dichiarato nel 2010

60.000 euro

Spese sostenute compreso acquisto di immobile

300.000 euro

Accertamento

 

Nel caso sopra illustrato l’Agenzia delle Entrate può inviare un accertamento dove il reddito dichiarato verrà elevato a 300.000 Euro; spetterà al contribuente dimostrare che aveva la capacità di sostenere quella spesa.

 

Com’è possibile fare questo? Dimostrando di possedere:

 

  • redditi diversi rispetto a quelli posseduti nello stesso periodo;
  • redditi esenti (es.: BOT e CCT) o con i depositi bancari;
  • finanziamenti o disinvestimenti;
  • eredità e/o donazioni;
  • redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionati (ad es.: redditi agrari e da allevamento tassati in base alle rendite catastali molto basse rispetto al reddito effettivo).

 

È questa la ragione per la quale diventa di estrema importanza conservare tutta la documentazione che dimostri la propria capacità di spesa. Consiglio vivamente di conservare, ad esempio, copie degli estratti conto bancari e di depositi titoli risalenti al 31/12/2007, anno non più accertabile perché in prescrizione, ma i cui dati possono servire per fornire la prova contraria.

Il redditometro

La determinazione sintetica del reddito può esser altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi della capacità contributiva.

Il contenuto induttivo è individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato con periodicità biennale. In tal modo, gli indici saranno maggiormente ponderati in funzione del parametro geografico e di composizione del nucleo familiare.

È opportuno considerare che:

 

  • gli incrementi patrimoniali in questo caso non verranno più utilizzati; infatti nella nuova disciplina non è più presente il riferimento alla spesa per incrementi patrimoniali per la determinazione sintetica del reddito; tale spesa si presumeva sostenuta con redditi conseguiti nell’anno e nei 4 precedenti, salvo prova contraria.
  • è sempre fatta salva per il contribuente la prova contraria.

 

Il Ministero dell’Economia ha messo a disposizione il software di calcolo ReddiTest, di cui si parlerà nel paragrafo successivo.

Gli elementi indice di capacità contributiva che potranno esser presi in considerazione sono, a titolo esemplificativo (Circ. GdF 1/2008):

  • le rate di mutuo;
  • i canoni di locazione finanziaria, soprattutto in relazione a unità immobiliari di pregio, auto di lusso e natanti da diporto. ;
  • i canoni per l’affitto di “posti barca”;
  • le spese per ristrutturazione di immobili;
  • le spese per arredi di lusso di abitazioni;
  • le quote di iscrizione in circoli esclusivi;
  • le rette per scuole private particolarmente costose;
  • l’assidua frequentazione di case da gioco;
  • la partecipazione ad aste;
  • le spese per viaggi e crociere;
  • l’acquisto di beni di particolare valore (quadri, gioielli);
  • la disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca;
  • gli hobby particolarmente costosi (gare automobilistiche) ;

 

Si fa presente che, con ogni probabilità, entreranno in gioco anche gli elenchi clienti/fornitori che contengono tutte le operazioni effettuate per importi superiori ai 3.000 euro (oppure 3.600 euro per quelle certificate da scontrini fiscali).

 

Elementi comuni ai due tipi di accertamenti sintetici

  • Obbligo di contraddittorio preventivo (art. 38, c. 7 D.P.R. 600/1973) in linea con le disposizioni contenute nella L. 27/07/2000, n. 2012 (Statuto dei Diritti del contribuente), l’ufficio finanziario che procede all’accertamento del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire, di persona o a mezzo di rappresentante, per fornire eventuali elementi di prova a proprio favore;
  • obbligo di avvio di procedimento di accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997);
  • riconoscimento della deducibilità degli oneri previsti (art. 38, c. 8 D.P.R. 600/1973). Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri previsti dall’art. 10 T.U.I.R. Competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.
  • clausola di garanzia (art. 38, c. 6 D.P.R. 600/1973). La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

Esempio:

 

Reddito dichiarato

100.000 euro

100.000 euro

Somma delle spese sostenute

120.000 euro

115.000 euro

 

 

Spese > 20% (1/5) del reddito dichiarato

Spese < 20% (1/5) del reddito dichiarato

Accertamento

No

 

Il nuovo accertamento sintetico, infine, può esser applicato ad ogni annualità.

ReddiTest

Il ReddiTest è un software che consente ad ogni contribuente di valutare la coerenza tra il proprio reddito familiare e le spese sostenute nell’anno. Il reddito da indicare si riferisce alla somma del reddito lordo dichiarato da ciascun componente della famiglia, risultante da Unico PF, dal modello 730 o dal Cud. Devono essere aggiunti, inoltre, i redditi per i quali non è previsto l’obbligo di dichiarazione (i redditi esenti, quelli soggetti a tassazione separata oppure alla fonte).

Per utilizzare il programma è necessario scaricare il software (al seguente link: “http://jws.agenziaentrate.it/jws/redditest/redditest/redditest.jnlp”) ed inserire i dati richiesti. Le informazioni, quindi, restano sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web.

 

Nel ReddiTest devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito ed il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell’anno che saranno suddivise in 7 categorie relative a:

  • abitazione,
  • mezzi di trasporto,
  • assicurazioni e contributi,
  • istruzione,
  • tempo libero e cura della persona,
  • altre spese significative,
  • investimenti immobiliari e mobiliari.

È possibile in qualsiasi momento modificare o integrare le informazioni riportate. Il risultato ed i dati inseriti possono essere salvati e stampati.

Redditometro anni precedenti (fino al 2008 compreso)

 

Come già sottolineato, fino all’anno d’imposta 2008 l’Agenzia delle Entrate potrà accertare il reddito della persona fisica applicando i coefficienti previsti dal D.M. del 1992.

Si riporta un esempio esplicativo.

Esempio di calcolo del Redditometro fino all’anno di imposta 2008

Nel 2009 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che rivede la tabella allegata al D.M. 10/09/1992, relativa al calcolo dell’imposta dovuta per i periodi di imposta 2008 e 2009.

Ogni due anni, infatti, “il redditometro” viene aggiornato in base alle variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale calcolato dall’Istat.

Cambiano, dunque, i valori di riferimento degli elementi considerati per il calcolo presuntivo dei redditi conseguiti nel biennio 2008 / 2009, mentre restano immutati i coefficienti.

Per il periodo che va da giugno 1992 a giugno 2008, l’Istituto Nazionale di Statistica ha certificato un aumento pari al 56,2%.

 

Ipotizzando che un medico della Lombardia abbia dichiarato nel 2008 un reddito pari a Euro 50.000 ed abbia:

 

  • una residenza principale di Mq. 150;
  • una residenza secondaria (seconda casa a La Spezia) di mq. 100;
  • una collaboratrice domestica a tempo parziale per un totale di 900 ore annue;
  • stipulato un’ assicurazione sulla vita ed infortuni dal premio annuo di euro 1.500;
  • acquistato nell’anno un immobile spendendo euro 200.000:
  • acquistato nell’anno un’autovettura spendendo euro 36.000 (50%).

 

Indice di capacità contributiva

 

Mq/Ore

 

Valore

 

Coef.

 

Totale

 

 

%

 

Totale rett.

Residenza Principale

in Lombardia Mq. 150

 

150

 

27,43

 

5

 

20.573

 

2

 

60

 

12.344

Residenza Secondaria

La Spezia

 

100

 

13,71

 

5

 

6.855

 

4

 

40

 

2.742

Collaboratrice Domestica a TP

 

900

 

9,28

 

4

 

33.408

 

1

 

100

 

33.408

Assicurazione Vita/Infortuni

 

1

 

1500

 

10

 

15.000

 

3

 

50

 

7.500

Totale Generale

 

 

 

 

 

 

55.994

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementi Patrimoniali

 

 

 

 

 

 

 

Acquisto Immobile

 

200.000

 

 

 

 

40.000

Acquisto Autovettura 36.000/2

 

18.000

 

 

 

 

 

3.600

Reddito determinato sinteticamente

 

 

 

 

 

 

 

99.594

 

Dall’esempio sopra indicato il reddito determinato sinteticamente è pari a euro 99.594 dei quali 55.994 risultanti degli indici di capacità contributiva mentre 43.600 euro derivano da incrementi patrimoniali.

Come difendersi poiché sono stati dichiarati 50.000 euro di reddito e il redditometro calcola un reddito di 99.594 euro?

 

Si potrà dimostrare, ad esempio:

 

  • di avere risparmi precedentemente accumulati (titoli, azioni, obbligazioni, etc.);
  • che i genitori hanno fatto una donazione;
  • che è stato sottoscritto un mutuo.

Studi di settore

(art. 62-bis, D.L. 331/1993, conv. con L. 427/1993; art. 10, L. 146/1998)

  

Lo Studio di Settore è un metodo per il calcolo dei compensi dell’attività del medico professionista ed uno strumento d’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria. Il modello da utilizzare per la comunicazione di dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi Modello Unico e deve essere inviato, in via telematica, unitamente alla dichiarazione stessa.

Gli Studi di Settore approvati per essere utilizzati per il calcolo dei compensi delle categorie di attività medico professionali sono riportati nella seguente tabella.

 

Studio di Settore

Attività

Codice Attività

VK10U

Servizi degli studi medici di medicina generale

862100

VK10U

Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi

862201

VK10U

Attività dei centri di radioterapia

862203

VK10U

Studi di omeopatia e agopuntura

862205

VK01U

Centri di medicina estetica

862206

VK01U

Altri studi medici specialistici e poliambulatori

862209

WK21U

Attività degli studi odontoiatrici

862300

 

Tali studi sono continuamente aggiornati e in evoluzione; pertanto le sigle sopra riportate possono variare.

 

Gli studi di settore sono formati sulla base di indicatori costituiti da dati contabili ed extra contabili e, attraverso l’analisi di tali variabili, si verificano:

La congruità o meno dei compensi dichiarati

Dove per congruità s’intende che i compensi dichiarati siano non inferiori al valore puntuale di riferimento calcolato dal software.

In caso di non congruità, Gerico indica, oltre al valore puntuale atteso, il valore dei compensi minimi ammissibili che segna la soglia inferiore di quel margine di oscillazione (chiamato intervallo di confidenza) entro il quale lo scostamento dei compensi dichiarati rispetto al valore puntale calcolato è ritenuto “possibile”.

La coerenza dei compensi dichiarati rispetto all’attività oggetto di analisi

Utilizzando alcuni indicatori economici (resa oraria, rendimento giornaliero, …) ci si pone l’obiettivo di chiarire se i ricavi dichiarati sono coerenti con l’attività analizzata. La non coerenza rispetto a tali indici può comportare l’aumento dell’ammontare dei compensi ritenuti congrui (valore puntuale calcolato al punto precedente).

La normalità economica

Gli indici di normalità sono stati introdotti per fronteggiare comunicazioni “errate” di dati. Ne proponiamo alcuni casi: nei dati extra contabili ho indicato il numero di giornate retribuite ai dipendenti e nei dati contabili ho scordato di inserire i costi dei dipendenti oppure valore dei beni strumentali indicato nei dati contabili risulta inferiore alle quote di ammortamento o l’incidenza delle altre componenti negative sui compensi (al netto dei canoni di locazione) è troppo elevata. In caso di situazioni di non normalità, i compensi ritenuti di congruità (valore puntuale dei compensi) verranno innalzati dal software.

Correttivi congiunturali anticrisi

Il software Gerico prevede alcuni correttivi anticrisi quali, ad esempio:

 

  • correttivo congiunturale di settore;
  • correttivo congiunturale individuale;
  • correttivo odontoiatria sociale (per dentisti).

 

Questi correttivi sono stati introdotti per tener conto degli effetti della crisi economica in atto sulle diverse categoria di contribuenti.

Esclusioni dall’applicazione degli studi di settore

 

Indichiamo le cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore (art. 62-bis D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1993, n. 427):

  • Inizio e cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta;
  • ammontare dei compensi dichiarati di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a euro 5.164.569 e fino 7,5 milioni di euro;
  • situazioni di non normale svolgimento dell’attività. A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell’attività il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa della ristrutturazione dei locali, oppure il caso in cui l’attività non è iniziata per il mancato rilascio delle autorizzazioni sanitarie;
  • contribuenti minimi (compensi inferiori a 30.000 € annui)

 

L’art. 1, comma 19, L. 296/2006 ha previsto, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore specifici indicatori di normalità economica (INE) idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

 

Gli studi di settore si applicano comunque nei seguenti casi:

 

  • cessazione ed inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla data di cessazione;
  • l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (ad esempio: cessione studio medico, conferimento, ingresso di nuovi associati, etc.).

Accertamento In Base Agli Studi Di Settore = Accertamento Analitico - Induttivo

L’art. 62-sexies, c. 3, D.L. 331/1993, conv. con L. 427/1993 prevede che gli accertamenti analitici - induttivi di cui agli art. 39, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e 54, D.P.R. 633/1972 possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni d’esercizio della specifica attività svolta, in altre parole dagli studi di settore.

 

Con l’art. 10, L. 8/5/1998, n. 146, sono state definite le modalità d’utilizzazione degli studi di settore in sede d’accertamento.

Gli accertamenti basati sugli studi di settore seguono il procedimento previsto per l’accertamento con adesione: in particolare il contribuente è invitato al contraddittorio per definire l’accertamento.

La mancata risposta all’invito non costituisce violazione amministrativa e non è sanzionabile: il contribuente che elude l’invito si preclude però la possibilità di definire con l’adesione l’accertamento inviato dall’Ufficio.

 

Dal periodo d’imposta 2005 il professionista è sottoposto ad accertamento in ogni periodo d’imposta in cui si verifica uno scostamento dal livello puntuale dei compensi calcolato dal software Gerico: se in altre parole dichiaro meno compensi di quelli calcolati dall’amministrazione finanziaria vengo accertato! Per evitare tale accertamento è quindi necessario l’adeguamento al risultato degli studi di settore, tramite l’indicazione del maggior compenso nel quadro di reddito della dichiarazione Unico.

Si ricorda che lo scostamento dallo studio di settore costituisce una presunzione semplice : è l’ufficio che deve provare i requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cassazione –Sezioni Unite sentenza n. 26635/2009).

L’Agenzia delle Entrate tuttavia potrebbe utilizzare congiuntamente lo strumento del Redditometro per rafforzare la presunzione semplice costituita dallo scostamento dallo studio di settore.

Novità studi di settore

Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi medesimi sono preclusi gli Accertamenti basati sulle presunzioni semplici; inoltre sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

Questa novità si applica, a partire dall’anno d’imposta 2011, a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti e che quest’ultimi risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio.

Il D.M. economia del 26.04.2012 ha diffuso la griglia dei nuovi indici aventi la funzione di individuare le infedeli compilazioni dei modelli contenenti i dati rilevanti ai fini degli di studi di settore. La coerenza economica dei nuovi indicatori è necessaria per l’accesso al regime premiale sopradescritto.

Nel dicembre 2012 la commissione nazionale degli esperti ha validato il nuovo modello di studio di settore per gli studi odontoiatrici: WK21U. Tra le novità tecniche si segnalano:

 

  • i cluster sono passati da 14 a 9 in modo da poter raggruppare meglio realtà simili;
  • analisi della normalità economica: all’indicatore “incidenza delle altre spese negative” è stato aggiunto “al netto dei canoni di locazione”;
  • analisi della coerenza: è aggiunto l’indicatore “incidenza delle spese sui compensi (presenza o assenza forza lavoro)”;
  • la territorialità sarà calcolata in riferimento al costo degli immobili.

 

Come ogni anno, il software verrà probabilmente pubblicato verso metà maggio dell’anno successivo quando ormai i redditi sono definiti da tempo; ci si chiede quando il contribuente avrà la possibilità di avere questo strumento durante l’anno in corso in modo da poter capire in anticipo se la sua attività è in linea con gli studi e riuscire eventualmente a risolvere la situazione in tempo evitando così le problematiche ed i costi di un probabile contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni da studi di settore

L’omessa presentazione del modello comporta una sanzione di € 2.065 che si riduce ad € 258 in caso di ravvedimento (presentazione del modello tardivo).

In caso di accertamento effettuato in base alle risultanze degli studi di settore la sanzione massima e minima per dichiarazione infedele è elevata

 

  • del 50% nel caso sia omessa la presentazione del modello studi di settore;
  • del 10% nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi.

 

In generale, possiamo dire che il legislatore ha voluto colpire chi “falsifica” gli studi di settore.

Critiche agli studi di settore

  1. Chiedono un’infinità di dati;
  2. non servono a nulla ai fini dell’organizzazione dello studio;
  3. hanno un costo amministrativo elevato, essendo i dati richiesti spesso di difficile reperimento: spesso costa di più che la compilazione dell’intera dichiarazione;
  4. il software è specifico, mentre le istruzioni sono spesso generiche e valide per tutti i settori;
  5. gli studi ed il software sono messi a disposizione dei contribuenti con notevoli ritardi e con diverse versioni di calcolo.

Suggerimenti per la compilazione degli Studi di Settore

Durante la compilazione dello studio di settore il professionista dovrà porre maggiore attenzione:

 

Per i dati contabili:

  • ai componenti negativi: parecchie categorie di costi non influenzano il calcolo dello studio di settore e attraverso piccoli “spostamenti” si riesce ad ottenere situazioni congrue e coerenti;
  • al valore dei beni strumentali: data la loro influenza sul calcolo di congruità e coerenza messo in atto dallo studio occorre che i beni risultanti dalla contabilità siano effettivamente presenti (molte volte beni obsoleti vengono accantonati fisicamente ma non contabilmente; è opportuno estrometterli!).
  • al numero di ore prestate dal professionista;
  • alle ore/giornate dei dipendenti.

Per i dati non contabili

 

È il caso di ricordare che è sempre preferibile l’invio di uno studio di settore che sia congruo e coerente per evitare qualsiasi fastidio in ordine ad eventuali avvisi d’accertamento e/o contraddittori con gli Uffici Finanziari.